Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo
Il progetto qui illustrato consentirebbe di sviluppare ulteriormente il meccanismo esistente per la rimunerazione dei prodotti dell’EMAp. Tuttavia, nuovi disciplinamenti in materia di convenzioni tariffali non hanno la priorità in questo contesto.
Mozione Humbel 05.3523 «Concorrenza per i prodotti menzionati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi»
La mozione incarica il Consiglio federale di creare le basi legali nella LAMal affinché i prezzi dei prodotti dell’EMAp siano negoziati contrattualmente e gli assicuratori-malattie siano tenuti a rimborsare unicamente i prodotti il cui prezzo sia stato negoziato, sempre su base contrattuale, dai fornitori di prestazioni e dagli assicuratori-malattie o dalle loro associazioni.
Il progetto qui illustrato consentirebbe di sviluppare ulteriormente il meccanismo esistente per la rimunerazione dei prodotti dell’EMAp. Tuttavia, nuovi disciplinamenti in materia di convenzioni tariffali non hanno la priorità in questo contesto.
Iniziativa parlamentare Humbel 16.419 «Concorrenza per i prodotti menzionati nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi»
L’iniziativa parlamentare chiede una modifica della LAMal affinché i prezzi dei prodotti dell’EMAp siano negoziati tra i fornitori e gli assicuratori-malattie. Solo in caso di mancato accordo dovrebbe essere applicata la procedura della LAMal per stabilire i
prezzi.
Il 15 marzo 2024 il Consiglio nazionale ha prorogato di due anni il termine di trattazione in attesa dei risultati delle deliberazioni relative alla modifica della LAMal 24.037 «Tariffe dell’elenco delle analisi», in quanto prevede un approccio molto simile nel settore delle analisi di laboratorio.
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Nell’UE/SEE, i pazienti possono chiedere di essere curati in un altro Stato membro dell’UE o dello SEE. Diversi strumenti giuridici disciplinano le condizioni di accesso all’assistenza sanitaria transfrontaliera, in particolare i regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Il regolamento (CE) n. 883/200433 e il regolamento (CE) n. 987/200934 stabiliscono norme comuni per la tutela dei diritti di sicurezza sociale delle persone e comprendono sia le cure d’emergenza all’estero, sia le cure programmate con autorizzazione preventiva. Garantiscono ai cittadini dell’UE l’accesso
33 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2019/1149, GU L 186 del 11.7.2019, pag. 21.
34 Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2017/492, GU L 76 del 22.3.2017, pag. 13.