Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

La possibilità di consentire agli assicurati di acquistare mezzi e apparecchi nello SEE è proporzionata all’onere che comporta l’attuazione del progetto.

3.3 Aspetti relativi all’attuazione

La presente modifica della LAMal necessita di un adeguamento degli articoli 33 e seguenti OAMal. Occorre inoltre adeguare gli articoli 20 e seguenti dell’OPre relativi all’acquisto di mezzi e di apparecchi nello SEE. Affinché il disciplinamento non sia inutilmente complesso, il Consiglio federale e il DFI intendono orientarsi ai seguenti principi:

• il DFI decide quali prodotti possono essere acquistati nello SEE sulla base dell’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 LAMal in combinato disposto con l’articolo 33 lettera e OAMal. Queste posizioni sono opportunamente contrassegnate nell’EMAp; le modifiche avvengono secondo la procedura normale, previa richiesta alla CFAMA;

• è opportuno ridurre al minimo gli ostacoli affinché l’acquisto dei prodotti nello SEE sia il più possibile interessante per tutte le parti coinvolte e si usufruisca effettivamente di questa possibilità;

• analogia con il meccanismo in vigore in Svizzera;

• flessibilità di concretizzazione della procedura per gli assicuratori;

• collegamento ai requisiti in vigore nell’UE, con i quali la Svizzera si è armonizzata;

• obbligo di informazione dell’assicuratore a tutela degli assicurati.

Per quanto riguarda l’attuazione concreta, occorrerà rispondere a numerose questioni, in parte molto tecniche: l’Amministrazione dovrà coinvolgere le parti interessate nella loro risoluzione.

3.3.1 Imposta sul valore aggiunto e dazi doganali

Sarà necessario chiarire se e in quale misura l’IVA e i dazi doganali potranno essere coperti dall’IMR. Non vi è motivo per cui tali costi non debbano essere presi in considerazione nel calcolo dell’IMR, dato che per l’acquisto in Svizzera sono inclusi nell’IMR anche i costi doganali e l’IVA. Non sono necessari disciplinamenti specifici in materia di dazi doganali e IVA: le disposizioni legali vigenti sono applicabili e sufficienti. Le spese di spedizione dal centro di consegna all’assicurato (in particolare nel commercio online) non costituiscono invece prestazioni dell’AOMS e non sono rimunerate. È necessario distinguerle dai costi di spedizione dal fabbricante al centro di consegna, che possono essere inclusi nel prezzo del prodotto. Per quanto concerne le spese di spedizione, occorre tenere presente che i prezzi di vendita potrebbero comprendere le