Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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spese di spedizione in Svizzera o che all’acquirente potrebbe essere offerta una cosiddetta «spedizione gratuita» in Svizzera e che le spese di spedizione non sono sempre indicate separatamente nella fattura di vendita.
Occorrerebbe adottare misure adeguate al fine di evitare la doppia restituzione dell’IVA estera. Misure di controllo (p. es. la conferma da parte del fornitore estero che l’IVA estera non è stata restituita; la verifica presso l’autorità fiscale estera se la dichiarazione del fornitore non appare credibile ecc.) comporterebbero tuttavia un onere amministrativo potenzialmente elevato per gli assicuratori. Un’opzione semplice dal punto di vista amministrativo potrebbe essere quella di non restituire l’IVA estera.
3.3.2 Fatturazione
L’assicurato invia le fatture all’assicuratore. La fatturazione deve soddisfare determinati requisiti di trasparenza comunemente applicati alle fatture emesse nel settore sanitario e fissati in modo tale da poter essere sistematicamente e facilmente soddisfatti dai centri di consegna esteri. In caso contrario potrebbero insorgere ostacoli troppo elevati per cui difficilmente si usufruirebbe della possibilità dell’acquisto nello SEE. Il tasso di cambio applicabile è quello in vigore al momento dell’acquisto delle prestazioni.
3.3.3 Determinazione dei mezzi e degli apparecchi acquistabili nello SEE
In relazione all’attuazione del progetto, le posizioni dell’EMAp possono essere suddivise in due categorie di prodotti. La prima comprende mezzi e apparecchi la cui applicazione e consegna sono relativamente semplici (in particolare in riferimento a consulenza, istruzioni, regolazione e adeguamento). La seconda comprende mezzi e apparecchi complessi il cui impiego e la cui consegna richiedono requisiti elevati. In linea di principio, sono interessati dalla revisione del nuovo articolo 34 capoverso 2 lettera c AP-LAMal soltanto i prodotti della prima categoria. Infatti, secondo l’articolo 52 capoverso 1 lettera a numero 3 LAMal, per determinare i mezzi e gli apparecchi in questione occorre tenere conto dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (EAE). Il loro rispetto non potrebbe essere sistematicamente garantito per l’acquisto di mezzi e apparecchi complessi, il cui impiego e la cui consegna impongono requisiti elevati. Occorre valutare sulla base dei criteri EAE se sia possibile una rimunerazione dei prodotti acquistati nello SEE.
Sono idonei a un acquisto nello SEE i prodotti con le seguenti caratteristiche: non sono fabbricati su misura e non necessitano di un adeguamento personalizzato da parte di uno specialista; non devono essere disponibili immediatamente; non necessitano di servizi di pronto intervento, sostituzione o riparazione immediata; non necessitano di un’installazione in loco e di una manutenzione o riparazione che non possano essere garantite anche in Svizzera. In particolare, si tratta del materiale di consumo EMAp,che costituisce la maggiore parte del totale delle rimunerazioni EMAp, come i prodotti per l’incontinenza, il materiale per medicazione, gli articoli per entero- e uterostomia o le strisce reattive per il controllo della glicemia. I mezzi e gli apparecchi consegnati da infermieri, organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio o case di cura non sono interessati dal progetto. Tuttavia, le persone che risiedono in una casa di cura e alle quali si applica l’IMR cure, potrebbero acquistare prodotti nello SEE personalmente o tramite i loro familiari.