Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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materiale per medicazione). Gli assicurati in diversi casi potrebbero conoscere più lingue e accettare il fatto che l’informazione sul prodotto sia disponibile solo in determinate lingue. Potrebbero inoltre reperire di propria iniziativa eventuali versioni linguistiche mancanti, per esempio consultandole online. Gli assicurati potrebbero ordinare regolarmente i loro prodotti in Paesi di cui capiscono la lingua ufficiale. In caso di necessità possono acquistare il prodotto in qualsiasi momento anche in Svizzera. Non vi sono particolari requisiti linguistici per l’acquisto privato. I dispositivi medici possono già essere acquistati privatamente nello SEE. In caso di dubbi sulle versioni linguistiche dell’informazione sul prodotto, l’EMAp potrebbe garantire – limitando l’uso a prodotti specifici – che la lingua dell’informazione sul prodotto soddisfi determinati requisiti.
La Svizzera non può regolamentare e sorvegliare i centri di consegna esteri. Requisiti eccessivi in materia di informazione su prodotti provenienti dallo SEE indebolirebbero sensibilmente questo tipo di acquisti (ostacoli amministrativi eccessivi). L’acquisto nello SEE va incoraggiato. A tal fine, occorre ridurre al minimo gli ostacoli amministrativi anche per quanto concerne le lingue dell’informazione sul prodotto.
3.3.6 Protezione dell’assicurato
Questioni legate alla responsabilità
I diritti dei pazienti, intesi come diritti di garanzia e responsabilità del produttore, corrispondono ai diritti dell’acquirente solitamente vigenti al momento dell’acquisto nello SEE, come già avviene per tali acquisti. In Svizzera e nello SEE, gli acquirenti svizzeri godono di una protezione generalmente buona in termini di diritti di garanzia e responsabilità del produttore. Nello SEE la protezione è in alcuni casi persino più ampia.
A causa del suo carattere transfrontaliero, l’acquisto nello SEE comporta alcune differenze pratiche nell’applicazione dei diritti di garanzia e responsabilità del produttore, nonché costi supplementari e ostacoli logistici (p. es. processo di imposizione doganale, tributi all’importazione, restituzioni e prestazioni di garanzia più onerose dal punto di vista logistico).
Per quanto riguarda l’acquisto nello SEE, gli acquirenti svizzeri non sottostanno in linea di principio al sistema di sicurezza sociale dello Stato SEE di riferimento e quindi neppure alle disposizioni della direttiva 2011/24/UE applicabili all’interno dello SEE per quanto riguarda l’acquisto transfrontaliero di prestazioni. Nell’attuazione della modifica della LAMal occorrerà decidere in che misura la rimunerazione debba essere subordinata al rispetto di altri diritti dei pazienti (compresi i diritti dei pazienti garantiti a livello dell’UE e validi anche nello SEE, in particolare l’obbligo d’informazione, la qualità e la sicurezza delle prestazioni sanitarie). Il Consiglio federale può fare riferimento anche a questa direttiva.
Dal momento che, nel caso di prodotti acquistati nello SEE da privati in Svizzera per uso proprio, l’obbligo di nominare un mandatario in Svizzera non si applica al fabbricante estero del prodotto (v. punto 1.2.6), nessun operatore economico può essere considerato responsabile in Svizzera per questioni di non conformità, sicurezza e re-