Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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sponsabilità (fatta eccezione per la vendita a distanza, v. punto 3.3.5). In tali casi, l’interessato dovrebbe rivolgersi all’operatore economico nello SEE (per quanto riguarda il foro competente e la legge applicabile, v. punto 3.3.6).

Foro competente e legge applicabile

I consumatori svizzeri godono di una buona protezione giuridica al momento dell’acquisto nello SEE. A determinate condizioni, possono far valere i propri diritti sia in Svizzera che nello Stato SEE in cui opera il venditore. Ciò è possibile, in particolare, quando il venditore svolge la propria attività in Svizzera o in qualsiasi modo si rivolge alla Svizzera e il contratto rientra nell’ambito dell’attività (cfr. in particolare gli art. 15–17 della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 200738[CLug]). Se i presupposti per la scelta del foro in Svizzera non sono soddisfatti, un’eventuale azione legale dovrebbe essere promossa davanti a tribunali esteri, il che rappresenterebbe un onere supplementare.

In virtù dell’articolo 120 della legge federale del 18 dicembre 198739 sul diritto internazionale privato (LDIP), se un consumatore che risiede abitualmente in Svizzera acquista un dispositivo medico nello SEE, il diritto svizzero si applica se il venditore indirizza le sue attività verso la Svizzera e il contratto rientra nell’ambito di tali attività. Ciò è in larga misura anche in linea con la normativa dell’UE (cfr. art. 6 del regolamento [CE]

n. 593/200840). Entrambe le giurisdizioni mirano a tutelare la parte del consumatore e a concedergli i vantaggi del suo diritto nazionale. In assenza di tali condizioni, si applicano in linea di principio le disposizioni dello Stato in cui il venditore risiede abitualmente (con riserva di una scelta diversa). Il diritto vigente nello SEE offre agli acquirenti una buona protezione giuridica e, in alcuni casi, è addirittura più vantaggioso per l’acquirente rispetto a quello svizzero. Con le omonime mozioni 23.4316 CAG-S e 23.4345 CAG-N, il Consiglio federale è stato incaricato di sottoporre al Parlamento un progetto per la modernizzazione del diritto in materia di garanzia all’atto dell’acquisto, adeguandolo al diritto dell’UE/SEE.

Considerata l’analoga situazione giuridica degli acquisti nello SEE, non sembra necessario prevedere una protezione particolare per gli acquirenti svizzeri, dai quali si può senz’altro pretendere che effettuino l’acquisto nello SEE sotto la propria responsabilità. Le disposizioni vigenti in materia di foro competente e diritto applicabile prevedono determinati vantaggi per gli acquirenti. L’azione legale può essere intentata nello SEE e sarà giudicata in base alla legislazione vigente nello SEE. L’introduzione della possibilità di acquistare determinati mezzi e apparecchi nello SEE appare comunque giustificata.

Se gli attuali diritti dell’acquirente dovessero essere considerati insufficienti, la rimunerazione dell’AOMS potrebbe essere subordinata a requisiti supplementari a livello di

38 RS 0.275.12

39 RS 291

40 Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I), GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.