Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine

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ordinanza. Per non complicare inutilmente l’acquisto nello SEE, occorre tuttavia evitare il più possibile la creazione di ostacoli supplementari di questo tipo. In sede di attuazione, si deve prevedere l’acquisto nello SEE solo per prodotti idonei. Nel definirli si può tenere conto anche di possibili problematiche relative ai diritti dei pazienti.

Diritti dei pazienti in senso stretto

È importante garantire che la deroga al principio di territorialità in Svizzera non comporti un indebolimento dei diritti dei pazienti. Uno dei mezzi per garantire i diritti dei pazienti (informazione, trasparenza, pianificazione) è introdurre un sistema di informazione / preinformazione / procedura amministrativa, che può avvenire in diversi modi (p. es. con il modello S2). Grazie a questo sistema i pazienti ricevono una garanzia di rimunerazione e l’accesso a informazioni rilevanti.

La deroga al principio di territorialità per i pazienti svizzeri deve essere una possibilità e non un obbligo. I pazienti non devono essere costretti ad acquistare materiale medico nello SEE, neanche indirettamente attraverso particolari modelli assicurativi.

Riconoscimento delle ricette svizzere

È lecito chiedersi in quali Stati membri dello SEE quali mezzi e apparecchi per la tutela della salute siano dispensati solo dietro presentazione di una ricetta. In Svizzera non esistono più dispositivi medici soggetti all’obbligo di prescrizione medica. L’ordinanza del 22 giugno 200641 concernente la lista dei dispositivi medici soggetti a prescrizione medica è stata abrogata. La prescrizione è tuttavia obbligatoria ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettera b LAMal. I mezzi e gli apparecchi vengono rimunerati solo su prescrizione di un medico e, in determinati casi, di un chiropratico. Per tutti i mezzi e gli apparecchi che possono essere acquistati dagli assicurati è quindi disponibile una ricetta. Nel caso in cui un prodotto dovesse essere soggetto a ricetta medica nello Stato membro dello SEE, vi è da chiedersi se la ricetta svizzera sarà riconosciuta nel Paese di acquisto. Il prodotto è idoneo a un acquisto nello SEE solo nel caso in cui la ricetta svizzera sia accettata.

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Art. 34 cpv. 2 lett. c

Il nuovo articolo 34 capoverso 2 lettera c AP-LAMal attribuisce al Consiglio federale la competenza di prevedere che l’AOMS assuma i costi dei mezzi e degli apparecchi di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera b LAMal che gli assicurati hanno acquistato in uno Stato membro dello SEE.

Con la nuova disposizione, il Consiglio federale può dunque allentare il principio di territorialità per determinati mezzi e apparecchi. La definizione dei mezzi e degli apparecchi in questione e dell’IMR applicabile avviene in base all’articolo 52 capoverso 1

41 RS 812.213.6