Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/76: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal); acquisto di mezzi e apparecchi nel SEE · 40 pagine
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lettera a numero 3 LAMal. In base alla stessa disposizione, i criteri EAE costituiscono tra gli altri una linea guida per stabilire se è possibile prevedere una rimunerazione e a quanto questa debba ammontare. Al momento di designare i mezzi e gli apparecchi in questione, il DFI si accerta che siano idonei a essere acquistati al di fuori della Svizzera poiché non richiedono, per esempio, una consulenza personale in loco. La competenza della Confederazione comprende tutti gli aspetti necessari all’emanazione dell’attuazione, come per esempio la definizione dell’IMR e le condizioni che devono essere soddisfatte dai centri di consegna e dai prodotti dello SEE affinché l’AOMS li rimuneri nel contesto di un acquisto nello SEE. La Confederazione può inoltre imporre requisiti agli assicuratori, in particolare per tutelare gli assicurati (p. es. l’obbligo per l’assicuratore di informare se il centro di consegna e il prodotto sono rimunerabili).
Per quanto concerne la delimitazione del nuovo disciplinamento con l’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni (v. punto 1.2.5) va osservato che quest’ultima è prioritaria. Non spetta all’assicurato scegliere che la rimunerazione avvenga secondo il nuovo disciplinamento se sono soddisfatte le condizioni per la rimunerazione attraverso l’assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni.
5 Ripercussioni
Gli assicurati ottengono opzioni supplementari per l’acquisto di mezzi e apparecchi e possono scegliere il prezzo che sono disposti a pagare. Il fatto di offrire agli assicurati più opzioni a costi uguali o addirittura inferiori è positivo.
Per l’AOMS, il progetto potrebbe comportare una riduzione dei costi dei mezzi e degli apparecchi in questione, purché l’importo rimunerato dall’AOMS sia inferiore all’IMR che l’AOMS avrebbe dovuto rimunerare in caso di acquisto in Svizzera. A seguito dell’aumento della concorrenza, l’attuazione del progetto può provocare una pressione sui prezzi dei prodotti in questione in Svizzera, spingendo i fabbricanti e i centri di consegna a ridurre i prezzi in Svizzera per rimanere concorrenziali con l’offerta dello SEE. Considerato il suo effetto sui costi per gli assicurati e l’AOMS, la modifica va accolta favorevolmente anche dal punto di vista del contenimento dei costi.
Non si prevedono ripercussioni negative sulla qualità dei prodotti, poiché i requisiti per i dispositivi medici nell’UE e nello SEE sono sostanzialmente equivalenti a quelli svizzeri e il disciplinamento dovrebbe riguardare prodotti per i quali non sussiste alcun rischio accresciuto per la sicurezza. L’acquisto nello SEE assicura quindi l’attuale livello di qualità.
Le ripercussioni del nuovo disciplinamento potranno essere in parte valutate nel quadro del monitoraggio triennale dell’evoluzione dei costi dell’EMAp. Sarà possibile valutare la portata generale di questo nuovo disciplinamento, osservando in particolare l’evoluzione del volume dei costi dei prodotti acquistati all’estero e le categorie di prodotti principalmente interessate in seguito all’attuazione.