Rapporto sui risultati
Consultazione 2024/78: Legge federale sulle misure per la lotta contro le malattie rare · 44 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 18Fedlex · Rapporto sui risultati
sono più efficienti e comportano meno rischi per la protezione dei dati. pädiatrie schweiz e SRSK propongono in aggiunta una «formulazione potestativa», affinché il servizio di registrazione non sia obbligato a effettuare richieste non etiche.
FMCH sottolinea che qualsiasi presa di contatto ai fini della ricerca presuppone un consenso informato. SPHN chiede che i pazienti possano delegare a terzi la richiesta di adesione a un gruppo di auto-aiuto. MaRaVal e pharmaSuisse propongono di eliminare la limitazione alle persone affette dalla stessa malattia, poiché i gruppi di auto-aiuto riguardanti più malattie sono utili e la rarità delle malattie impedisce spesso la formazione di gruppi sufficientemente grandi.
IG SK e Interpharma precisano che per ricerca si intende anche la ricerca dell’industria farmaceutica. Interpharma chiede di garantire il collegamento con DigiSanté e sottolinea che in futuro la richiesta ai pazienti dovrà avvenire in modo automatizzato, ad esempio tramite la cartella sanitaria elettronica.
4.15 Articolo 15 Altri compiti
CH-PCD, Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, KiKR, pädiatrie schweiz, SRSK e SwissPedNet chiedono di sostituire la formulazione potestativa nell’articolo 15 capoverso 1 con una disposizione vincolante. Le valutazioni epidemiologiche, il monitoraggio e la pubblicazione di rapporti devono essere sanciti per legge come compiti vincolanti, poiché l’assenza di valutazioni periodiche comprometterebbe la qualità dei dati e metterebbe in dubbio la proporzionalità della raccolta dei dati.
Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, pädiatrie schweiz, SRSK e SwissPedNet fanno notare che, ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 lettera b, il servizio di registrazione riceve solo dati diagnostici e non è quindi possibile effettuare una valutazione qualitativa approfondita. Tale servizio deve avere accesso ai dati del servizio di coordinamento dei dati o i compiti devono essere trasferiti a quest’ultimo.
FMCH, FMH, SGED, SGK, SGP e SGPED ritengono che la pubblicazione di valutazioni epidemiologiche sia in contrasto con lo scopo della legge. FMCH chiede lo stralcio o l’adeguamento dell’articolo 15 capoverso 1 lettera d. SGPath aggiunge che per le malattie molto rare rimane possibile risalire a singole persone e che occorre attribuire maggiore importanza alla protezione della personalità.
GRIP e Vifor chiedono di includere la qualità dell’assistenza come obiettivo nell’articolo 15 capoverso 1 lettera b. Interpharma chiede una nuova lettera c, secondo cui i pazienti registrati devono essere informati di nuove opzioni terapeutiche. Selbsthilfe Schweiz chiede di sancire il coinvolgimento dei pazienti nella ricerca nonché la messa a disposizione dei risultati della ricerca.
ZH suggerisce di utilizzare, all’articolo 15 capoverso 2, il concetto di anonimizzazione ai sensi dell’articolo 25 dell’ordinanza sulla ricerca umana (ORUm) invece del divieto di risalire ai pazienti e alle istituzioni interessati. L’obiettivo è che tutti i registri – compresi quelli cantonali – rispettino in linea di principio le stesse condizioni quadro.
4.16 Articolo 16 Trasmissione e anonimizzazione dei dati
Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, pädiatrie schweiz, SRSK, SwissPedNet, Swiss-Reg-NMD e VKS accolgono con favore il fatto che la presente legge autorizzi in linea di principio la trasmissione di dati aggregati ad altre organizzazioni. AllKids, H+, IG SK, kosek, LUKS, MGR, pädiatrie schweiz,
SAMW, SBST e unimedsuisse approvano la trasmissione dei dati alle organizzazioni beneficiarie di aiuti finanziari, poiché ciò facilita la valutazione delle strutture di assistenza.
Per quanto riguarda l’articolo 16 capoverso 1, Expertengruppe Kinder- und Jugendmedizin, KiKR,
pädiatrie schweiz, SRSK, SwissPedNet e Swiss-Reg-NMD chiedono di riesaminare la limitazione della trasmissione dei dati alle organizzazioni beneficiarie di aiuti finanziari, poiché non è sufficientemente giustificata dal punto di vista della trasparenza, degli interessi della ricerca e della pianificazione delle cure. Raccomandano inoltre di chiarire che i dati aggregati o individualizzati relativi ai pazienti possano essere ritrasmessi alle istituzioni soggette all’obbligo di notifica in caso di necessità. Tale ritrasmissione