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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

3Gli atti tecnici devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta. L’IPI determina i requisiti e li pubblica in modo adeguato.

4Gli atti tecnici non devono contenere:

a. indicazioni o disegni contrari all’ordine pubblico o al buon costume;

b. indicazioni palesemente irrilevanti o superflue a seconda delle circostanze.

5La descrizione, le rivendicazioni e l’estratto non devono contenere disegni.

6Le unità di misura devono essere espresse secondo le prescrizioni dell’ordinanza del 23 novembre 19946 sulle unità. Altre unità di misura possono essere utilizzate per indicazioni supplementari. Per le formule matematiche e chimiche devono essere utilizzati i simboli usuali nel campo considerato.

7Si devono utilizzare termini, formule, segni e simboli tecnici comunemente accettati nel campo considerato. La terminologia e i segni utilizzati nella domanda devono essere uniformi. L’IPI può consentire deroghe.

Art. 36 Titolo

Il titolo deve fornire una designazione tecnica chiara e concisa dell’invenzione. Non deve contenere alcuna denominazione di fantasia.

Art. 37 Descrizione

1Nell’introduzione della descrizione:

a. devono essere descritte le caratteristiche fondamentali dell’invenzione in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico e la sua soluzione;

b. devono essere indicati eventuali vantaggi procurati dall’invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;

c. deve essere indicato lo stato anteriore della tecnica, nella misura in cui il depositante ritiene che possa essere utile per comprendere l’invenzione, redigere il rapporto sullo stato della tecnica ed esaminare la domanda; vanno indicate le fonti da cui si evince tale stato della tecnica.

2La descrizione deve contenere un’enumerazione delle figure presenti nei disegni e indicare brevemente il contenuto di ogni figura.

3La descrizione deve contenere almeno un esempio di realizzazione dell’invenzione, a meno che questa non sia sufficientemente esposta in un altro modo.

4Nella misura in cui ciò non sia evidente, la descrizione deve indicare in che modo l’oggetto dell’invenzione può essere utilizzato industrialmente.

Art. 38 Elenco della sequenza

1Qualora la domanda contenga la divulgazione di una sequenza di nucleotidi o di amminoacidi, la descrizione deve includere un elenco della sequenza redatto confor-

6 RS 941.202