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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Tasse
Gli emolumenti per l’intervento dell’UDSC sono retti dall’ordinanza del 4 aprile 20075 sugli emolumenti dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini.
Parte seconda: Brevetti
Titolo primo: Domanda di brevetto
Capitolo 1: Generalità
Art. 30 Documenti richiesti e tasse dovute
1Chi desidera ottenere un brevetto deve presentare i seguenti documenti:
a. la richiesta di rilascio del brevetto;
b. la descrizione dell’invenzione;
c. almeno una rivendicazione;
d. i disegni ai quali si riferisce la domanda di brevetto;
e. l’estratto;
f. la menzione dell’inventore;
g. se del caso, il documento di priorità;
h. se del caso, l’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione.
2Per ogni domanda di brevetto occorre pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca.
Art. 31 Correzione di errori
1Gli errori linguistici o di scrittura e gli errori contenuti nei documenti presentati all’IPI possono essere corretti su richiesta o d’ufficio. Sono fatti salvi gli articoli 49 e 86.
2La correzione della descrizione, delle rivendicazioni o dei disegni è autorizzata unicamente se risulta evidente che la parte scorretta non intendeva esprimere altro.
Art. 32 Procedura accelerata di rilascio del brevetto
1Dietro pagamento di una tassa, il depositante può chiedere che il rilascio del brevetto sia effettuato secondo una procedura accelerata.
2La richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della tassa.