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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
memente all’allegato C delle disposizioni amministrative del Trattato di cooperazione del 19 giugno 19707 in materia di brevetti.
2L’elenco della sequenza presentato dopo la data di deposito non è parte integrante della descrizione.
Art. 39 Disegni
1I disegni devono essere presentati su pagine separate contenenti solo disegni. Ogni pagina di disegni può contenere varie figure.
2Le singole figure vanno numerate progressivamente con cifre arabe, indipendentemente dalla numerazione della pagina di disegni.
3Le cifre, le lettere e i segni di riferimento utilizzati nei disegni devono essere semplici e univoci.
4I segni di riferimento utilizzati nei disegni, nella descrizione e nelle rivendicazioni devono corrispondere tra loro.
5Le sezioni devono essere indicate. Ciò non deve ostacolare la leggibilità dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
6Nei casi in cui figuri su un disegno, la scala deve essere rappresentata graficamente. Non sono ammesse altre indicazioni di grandezza. L’IPI può consentire deroghe.
7I disegni non devono contenere spiegazioni; sono ammesse solo brevi indicazioni e appunti che rendono il disegno maggiormente comprensibile. Essi vanno espressi nella lingua degli atti tecnici.
8I disegni devono prestarsi a una riproduzione elettronica diretta, che consenta di individuare tutti i dettagli senza sforzo. L’IPI determina i requisiti e li pubblica in modo adeguato.
Art. 40 Rivendicazioni
1Le rivendicazioni devono indicare le caratteristiche tecniche dell’invenzione.
2Le rivendicazioni devono essere redatte in modo chiaro e quanto possibile conciso nonché fondarsi sulla descrizione.
3Laddove opportuno, le rivendicazioni devono essere articolate in due parti:
a. la designazione dell’oggetto della rivendicazione e le caratteristiche tecniche note in base allo stato della tecnica che, nel loro complesso, sono necessarie per definirlo;
b. una parte caratterizzante, che espone le caratteristiche tecniche rivendicate unitamente alle caratteristiche di cui alla lettera a.
4Le rivendicazioni devono essere articolate in modo sistematico, chiaro e logico. Vanno numerate progressivamente con cifre arabe.