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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Capitolo 2: Richiesta di rilascio del brevetto

Art. 33 Forma

1La richiesta deve essere presentata tramite un modulo autorizzato dall’IPI.

2Se una richiesta formalmente valida comprende tutte le indicazioni richieste, l’IPI può rinunciare a esigere che sia presentato il modulo.

Art. 34 Contenuto

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a. l’istanza di rilascio del brevetto;

b. il titolo dell’invenzione (art. 36);

c. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del depositante;

d. se necessario, un elenco degli atti presentati;

e. se il depositante non è domiciliato in Svizzera o non ha sede in Svizzera: il suo recapito in Svizzera;

f. se il depositante ha designato un mandatario: il suo cognome e nome o la ditta, il suo indirizzo e, se del caso, il suo recapito in Svizzera;

g. se vi sono più depositanti: la designazione del destinatario;

h. se gli atti tecnici sono stati depositati in inglese: una traduzione del titolo dell’invenzione e dell’estratto nella lingua della procedura;

i. se si tratta di una domanda divisa: la designazione della domanda come tale, il numero della domanda di brevetto anteriore e la data di deposito rivendicata;

j. in caso di costituzione di nuovi brevetti o di nuove domande: il numero della domanda di brevetto anteriore e la data di deposito rivendicata;

k. se è rivendicata una priorità: la dichiarazione di priorità (art. 51);

l. se è invocata un’immunità derivata da un’esposizione: la dichiarazione relativa a tale immunità (art. 58).

Capitolo 3: Atti tecnici

Art. 35 Contenuto

1Gli atti tecnici sono costituiti dalla descrizione dell’invenzione, dalle rivendicazioni, dall’estratto e, se del caso, dai disegni. Ogni parte costitutiva deve cominciare su una nuova pagina.

2Se sono presentate traduzioni conformemente all’articolo 3 capoversi 1 o 4, esse sono considerate atti tecnici per l’ulteriore procedura di rilascio del brevetto.