Progetto

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 8Fedlex · Progetto

Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

3Se già prima della scadenza del termine di cui all’articolo 86c capoverso 2 o 3 LBI è chiaro che il richiedente non può ottenere provvedimenti cautelari, l’ufficio doganale libera immediatamente la merce.

Art. 24

[…]

Art. 25 Campioni

1Il richiedente può chiedere la consegna o l’invio di campioni a scopo di esame oppure può chiedere di ispezionare la merce ritenuta. Invece dei campioni l’UDSC può trasmettere al depositante fotografie della merce ritenuta, se queste ne consentono l’esame.

2La richiesta può essere presentata insieme alla domanda d’intervento alla Direzione generale delle dogane o, durante la ritenzione della merce, direttamente all’ufficio doganale che trattiene la merce.

Art. 26 Tutela dei segreti di fabbricazione e di affari

1L’UDSC informa il depositante, il detentore o il proprietario della merce della possibilità di presentare una richiesta motivata per rifiutare il prelievo di campioni. Per l’inoltro della richiesta l’IPI stabilisce un termine adeguato.

2Qualora l’UDSC consenta al richiedente di ispezionare la merce ritenuta, per stabilire il momento dell’esame tiene conto in maniera adeguata degli interessi del richiedente e del depositante, del detentore o del proprietario.

Art. 27 Conservazione dei mezzi di prova in caso di distruzione della merce

1L’UDSC trattiene i campioni prelevati per un anno dalla notifica del depositante, del detentore o del proprietario in virtù dell’articolo 86c capoverso 1 LBI. Allo scadere di tale termine l’UDSC invita il depositante, il detentore o il proprietario a prendere in custodia i campioni, oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore. Qualora il depositante, il detentore o il proprietario non sia disposto a prendere in custodia i campioni oppure ad assumere i costi per la conservazione ulteriore, o se non si esprime entro 30 giorni, l’UDSC distrugge i campioni.

2Invece di prelevare campioni l’UDSC può fotografare la merce distrutta, sempre che in tal modo la conservazione dei mezzi di prova sia garantita.

Art. 28

[…]