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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 44 Estratto
1L’estratto deve contenere l’informazione tecnica che permette di valutare se sia necessario consultare il fascicolo della domanda o il fascicolo del brevetto.
2L’estratto deve comprendere un riassunto di ciò che è esposto e indicare le utilizzazioni principali dell’invenzione.
3Se gli atti tecnici contengono formule chimiche atte a caratterizzare l’invenzione, almeno una di esse deve figurare nell’estratto. I suoi simboli devono essere spiegati.
4Se gli atti tecnici contengono disegni atti a caratterizzare l’invenzione, almeno una figura di questi disegni deve essere designata per essere ripresa nell’estratto. I segni di riferimento più importanti di questa figura devono figurare nell’estratto.
5Qualsiasi figura scelta deve prestarsi a una riproduzione elettronica diretta, che consenta di riconoscere tutti i dettagli anche in caso di riduzione.
6L’estratto non deve contenere più di 150 parole. L’IPI può consentire deroghe.
Art. 45 Titolo definitivo ed estratto
1Il titolo e il contenuto definitivi dell’estratto sono stabiliti d’ufficio.
2Essi servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.
Art. 46 Requisiti divergenti
Nella misura in cui autorizza l’invio elettronico degli atti tecnici (art. 9), l’IPI può definire requisiti divergenti da quelli previsti nel presente capitolo. Pubblica tali requisiti in modo adeguato.
Capitolo 4: Menzione dell’inventore
Art. 47 Contenuto
1La menzione dell’inventore con nome, cognome e domicilio deve essere fatta in un documento a parte.
2La menzione dell’inventore non è necessaria, se la richiesta già contiene tali indicazioni.
Art. 48 Termine
1Se la menzione dell’inventore non è stata presentata insieme alla richiesta, essa può ancora essere presentata successivamente entro sedici mesi dalla data di deposito o di priorità.
2Al depositante che deposita una domanda divisa (art. 57 LBI) o una nuova domanda a causa di una cessione parziale (art. 30 cpv. 2 LBI), l’IPI assegna un termine di tre mesi per presentare la menzione dell’inventore, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi.