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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
3Se la menzione dell’inventore non è presentata in tempo utile, l’IPI considera la domanda irricevibile.
Art. 49 Rettifica
1Il depositante o il titolare del brevetto può chiedere la rettifica della menzione dell’inventore. Se chiede la cancellazione di una menzione, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di consenso della persona designata a torto come inventore. Se chiede di menzionare ulteriori inventori, alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione di consenso degli inventori precedentemente menzionati.
2Se nelle pubblicazioni o nel registro dei brevetti una persona è stata designata a torto come inventore o un inventore non è menzionato, sarà iscritta e pubblicata anche la rettifica.
Art. 50 Rinuncia alla menzione
1Una rinuncia dell’inventore a essere menzionato nel registro dei brevetti e nelle pubblicazioni dell’IPI è presa in considerazione solo se all’IPI viene presentata una dichiarazione di rinuncia dell’inventore entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità.
2La dichiarazione di rinuncia deve contenere il numero del deposito, essere datata e provvista della firma dell’inventore.
3Se la dichiarazione di rinuncia non è redatta né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, deve essere allegata una traduzione in una di queste lingue.
4Se la dichiarazione di rinuncia soddisfa le prescrizioni, essa e la menzione dell’inventore sono estrapolate dal fascicolo. L’esistenza di questi documenti è menzionata nel registro dei brevetti.
Capitolo 5: Priorità
Art. 51 Dichiarazione di priorità
1La dichiarazione di priorità comprende le seguenti indicazioni:
a. la data del primo deposito;
b. lo Stato nel quale o per il quale è stato effettuato il primo deposito;
c. il numero del primo deposito.
2La dichiarazione di priorità deve essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto. Essa può essere anche presentata successivamente entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.
3Il depositante può correggere la dichiarazione di priorità entro 16 mesi dalla prima data di priorità rivendicata o, se la correzione comporta il differimento di tale data, entro 16 mesi dalla prima data di priorità corretta, se questo termine di 16 mesi scade prima; la correzione può essere presentata entro quattro mesi dalla data di deposito.