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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
l’IPI può esigere la consegna degli atti di depositi anteriori, necessari per chiarire i fatti.
Art. 55 Priorità multiple
1Se più invenzioni, oggetto di singole domande di brevetto, sono raggruppate in una sola domanda di brevetto svizzero, possono essere presentate, alle condizioni previste all’articolo 17 LBI, tante dichiarazioni di priorità quanti sono stati i depositi.
2Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.
Art. 56 Priorità in caso di domande divise
1In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), le priorità rivendicate in modo valido per la domanda di brevetto anteriore valgono anche per una domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci al diritto di priorità.
2L’IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per presentare il documento di priorità (art. 53), se il termine previsto all’articolo 53 capoverso 4 non scade più tardi. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.
3Il capoverso 1 è applicabile anche in caso di rivendicazione della priorità interna.
Art. 57 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera
1Su richiesta, l’IPI rilascia un documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera. Sono determinanti gli atti tecnici depositati originariamente (art. 74).
2L’IPI rilascia il documento di priorità al più presto a partire dal momento in cui è fissata la data di deposito e questa non può più essere modificata secondo l’articolo 73 capoversi 2 e 6.
Capitolo 6: Immunità derivata da un’esposizione
Art. 58 Dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione
1La dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione (art. 7b lett. b LBI) comprende le seguenti indicazioni:
a. la designazione esatta dell’esposizione;
b. una dichiarazione relativa all’effettiva presentazione al pubblico dell’invenzione.
2Essa deve essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto. In caso contrario, l’immunità derivata dall’esposizione si estingue.
3In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), l’immunità derivata da un’esposizione rivendicata in modo valido per la domanda di brevetto anteriore vale anche per la domanda divisa nella misura in cui il depositante del brevetto non rinunci all’immunità.