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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 59 Attestato
1L’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di deposito.
2Questo attestato deve essere stato rilasciato dall’autorità competente durante l’esposizione e deve contenere le seguenti indicazioni:
a. una conferma secondo la quale l’invenzione è stata effettivamente esposta;
b. il giorno d’apertura dell’esposizione;
c. il giorno della prima divulgazione dell’invenzione, se essa non coincide con il giorno d’apertura;
d. un atto, autenticato da parte dell’autorità suddetta, che permetta di identificare l’invenzione.
3Se questo attestato non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese, l’IPI può esigere una traduzione in una di queste lingue.
4In caso di domanda di brevetto divisa (art. 57 LBI), l’IPI assegna al depositante un termine di tre mesi per presentare l’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione, se il termine previsto al capoverso 1 non scade più tardi. Se questo termine non è rispettato, il diritto di priorità si estingue.
Capitolo 7: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale
Art. 60
1Ai sensi dell’articolo 49a LBI, nella descrizione dell’invenzione occorre indicare:
a. la risorsa genetica e la sua fonte;
b. se applicabile, il sapere tradizionale associato alla risorsa genetica e la sua fonte.
2Come fonte della risorsa genetica, il depositante deve indicare il Paese di origine della risorsa genetica ai sensi dell’articolo 2 della Convenzione del 5 giugno 19929 sulla diversità biologica.
3Come fonte del sapere tradizionale associato, il depositante deve indicare il popolo indigeno o la comunità locale che ha messo a disposizione questo sapere.
4Se la fonte secondo i capoversi 2 e 3 non è nota né all’inventore né al depositante o se detti capoversi non sono applicabili, il depositante deve indicare un’altra fonte. È considerata fonte:
a. qualsiasi fonte della risorsa genetica, come ad esempio un centro di ricerca, una banca genetica, il sistema multilaterale del Trattato internazionale del 3 novembre 200110 sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricol-