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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
tura, popoli indigeni e comunità locali, una raccolta ex situ, un luogo di conservazione o un offerente commerciale della risorsa genetica;
b. qualsiasi fonte del sapere tradizionale associato, come ad esempio la letteratura scientifica, banche dati accessibili al pubblico o domande di brevetto e fascicoli del brevetto.
5Se la fonte di cui ai capoversi 1 e 4 non è nota né all’inventore né al depositante, il depositante lo deve confermare per scritto.
6Le indicazioni secondo i capoversi 1–5 presentate dopo la data di deposito su richiesta dell’IPI non costituiscono parte integrante dell’esposto dell’invenzione.
Capitolo 8: Deposito di materiale biologico
Art. 61 Obbligo di deposito ai fini dell’esposto
Se un’invenzione concerne materiale biologico o ha per oggetto la produzione o l’impiego di materiale biologico non accessibile al pubblico e se non può essere descritta in maniera tale da consentire a una persona esperta di attuarla, essa è considerata esposta conformemente agli articoli 50 e 50a LBI unicamente se:
a. un campione del materiale biologico è stato depositato, alla data di deposito della domanda, o, se è stata rivendicata una priorità, alla data di priorità, presso un’autorità di deposito abilitata;
b. la descrizione, al momento del deposito, contiene le informazioni essenziali di cui il depositante dispone sulle caratteristiche del materiale biologico; e
c. la domanda, al momento del deposito, riporta l’autorità di deposito e il numero del deposito.
Art. 62 Autorità di deposito abilitate
1Sono autorità di deposito abilitate le autorità internazionali di deposito che hanno acquisito tale status conformemente alle disposizioni dell’articolo 7 del Trattato di Budapest del 28 aprile 197711 sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti (Trattato di Budapest).
2L’IPI può riconoscere altre istituzioni quali autorità di deposito, nella misura in cui siano in grado di garantire una corretta conservazione e consegna di campioni conformemente alla presente ordinanza, siano scientificamente riconosciute e indipendenti dal depositante e da chi ha effettuato il deposito di materiale sotto il profilo giuridico, economico e organizzativo.
3L’IPI tiene un elenco delle autorità di deposito abilitate.