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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

b. essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese; e

c. indicare che sostituisce la descrizione dell’invenzione e gli eventuali disegni.

4Se i documenti presentati contengono un riferimento a una domanda di brevetto anteriore secondo il capoverso 1 lettera c, deve essere presentata una copia di tale domanda e, se non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, una traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La copia della domanda anteriore e l’eventuale traduzione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese non sono necessarie se sono a disposizione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine o se la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’IPI in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 71 Esame al momento del deposito

1Se dall’esame degli atti depositati emerge che questi non soddisfano nemmeno le indicazioni di cui all’articolo 70 capoverso 1 lettere a e c, la domanda di brevetto è considerata non depositata.

2Se gli atti depositati non soddisfano le altre condizioni dell’articolo 70, l’IPI lo comunica al depositante nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo. Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

3Se i difetti non sono corretti entro il termine previsto, la domanda è considerata non depositata. In questo caso l’IPI informa il depositante in merito, indicando i motivi, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

Art. 72 Certificato di deposito

1Dopo l’attribuzione della data di deposito, l’IPI rilascia al depositante un certificato di deposito.

2L’IPI informa il depositante se la data di deposito ai sensi dell’articolo 73 capoversi 2 e 6 è modificata successivamente.

Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

1Il depositante può presentare le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti successivamente entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

2È considerata data di deposito la data in cui sono presentati le parti mancanti della descrizione e i disegni mancanti, nella misura in cui non risulti una data successiva in virtù dell’articolo 70 capoverso 1.

3In deroga al capoverso 2, il depositante può chiedere che la data di deposito assegnata alla domanda di brevetto sia la data di cui all’articolo 70 capoverso 1 se:

a. le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti erano completi nella domanda di brevetto anteriore di cui è rivendicata la priorità;