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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
b. gli atti depositati contengono un riferimento alla domanda di brevetto anteriore; e
c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e indica che il contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda di brevetto.
4La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al capoverso 1. Essa deve contenere:
a. l’indicazione di dove si trovano nella domanda di brevetto anteriore le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti;
b. una copia della domanda di brevetto anteriore;
c. se la copia della domanda di brevetto anteriore non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese: una traduzione di tale copia in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
5Non occorre presentare la copia della domanda di brevetto anteriore e l’eventuale traduzione, se:
a. questi atti sono a disposizione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine; o
b. la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’IPI in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.
6Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’IPI (art. 72), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.
Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente
Gli atti tecnici costitutivi della data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati originariamente.
Art. 75 Domanda divisa
Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b LBI, l’IPI parte dal presupposto che la data di deposito rivendicata sussista di buon diritto, finché l’esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente.
Capitolo 2: Esame relativo alla forma
Art. 76 Oggetto dell’esame relativo alla forma
Dopo l’attribuzione di una data di deposito, l’IPI esamina se:
a. deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 77);
b. sono stati presentati una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione e un estratto e se sono conformi alle prescrizioni (art. 34 e 78–80);