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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

b. gli atti depositati contengono un riferimento alla domanda di brevetto anteriore; e

c. il riferimento è redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese e indica che il contenuto della domanda anteriore è parte integrante della domanda di brevetto.

4La richiesta deve essere presentata entro il termine di cui al capoverso 1. Essa deve contenere:

a. l’indicazione di dove si trovano nella domanda di brevetto anteriore le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti;

b. una copia della domanda di brevetto anteriore;

c. se la copia della domanda di brevetto anteriore non è redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese: una traduzione di tale copia in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

5Non occorre presentare la copia della domanda di brevetto anteriore e l’eventuale traduzione, se:

a. questi atti sono a disposizione dell’IPI in una collezione elettronica di dati approvata dallo stesso a questo fine; o

b. la domanda di brevetto anteriore è stata depositata presso l’IPI in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

6Entro un mese dall’emissione del certificato di deposito da parte dell’IPI (art. 72), il depositante può chiedere che le parti mancanti della descrizione o i disegni mancanti depositati in virtù del capoverso 2 siano considerati non disponibili allo scopo di conservare la data di deposito.

Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente

Gli atti tecnici costitutivi della data di deposito o a cui si riferisce la domanda di brevetto valgono come atti tecnici depositati originariamente.

Art. 75 Domanda divisa

Quando una domanda divisa è conforme all’articolo 57 capoverso 1 lettere a e b LBI, l’IPI parte dal presupposto che la data di deposito rivendicata sussista di buon diritto, finché l’esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente.

Capitolo 2: Esame relativo alla forma

Art. 76 Oggetto dell’esame relativo alla forma

Dopo l’attribuzione di una data di deposito, l’IPI esamina se:

a. deve essere indicato un recapito in Svizzera (art. 77);

b. sono stati presentati una richiesta di rilascio di un brevetto, almeno una rivendicazione e un estratto e se sono conformi alle prescrizioni (art. 34 e 78–80);