Progetto

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 25Fedlex · Progetto

Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

c. sono state pagate la tassa di deposito e la tassa di ricerca (art. 81) nonché, se del caso, la tassa di rivendicazione (art. 82);

d. gli atti tecnici sono conformi alle prescrizioni diverse da quelle inerenti al loro contenuto (art. 83);

e. è stata presentata una menzione dell’inventore e se è conforme alle prescrizioni (art. 85);

f. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione di priorità e il documento di priorità (art. 51–57) e se sono conformi alle prescrizioni; e

g. sono stati presentati, se del caso, la dichiarazione e l’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione e se sono conformi alle prescrizioni (art. 58 e 59).

Art. 77 Recapito in Svizzera

1Il depositante non domiciliato o senza sede in Svizzera che non ha indicato un recapito in Svizzera (art. 13 LBI) è invitato dall’IPI a farlo o a indicare, entro tre mesi dal deposito degli atti, il nome e il recapito in Svizzera (art. 48a cpv. 2 LBI) di un mandatario.

2Se gli atti sono depositati in più parti, il termine di cui al capoverso 1 decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

3In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 78 Richiesta di rilascio di un brevetto

1Se la richiesta di rilascio del brevetto non è stata presentata tramite il modulo autorizzato (art. 33) o se la richiesta non soddisfa le prescrizioni (art. 34), l’IPI invita il depositante a correggere i difetti entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni per contattarlo.

2Il depositante può correggere i difetti entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.

3In caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara irricevibile la domanda di brevetto.

Art. 79 Rivendicazioni di brevetto

1 Se il depositante non ha depositato alcuna rivendicazione e se la domanda di brevetto non contiene alcun riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi dell’articolo 70 capoverso 3 che indichi che essa sostituisce anche le rivendicazioni, l’IPI invita il depositante a depositare una o più rivendicazioni entro il termine di cui al capoverso 2, nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarlo.

2Il depositante può presentare una o più rivendicazioni entro tre mesi dal deposito degli atti. Se gli atti sono stati depositati in più parti, il termine decorre dal momento in cui è stata depositata la prima parte.