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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 68 Nuovo deposito

1Se il materiale biologico depositato non è più accessibile presso l’autorità di deposito abilitata, è lecito procedere, su richiesta di quest’ultima, a un nuovo deposito alle condizioni previste dal Trattato di Budapest12.

2Il materiale biologico deve essere nuovamente depositato entro tre mesi dalla richiesta dell’autorità di deposito.

3Per ogni nuovo deposito, chi ha effettuato il deposito di materiale deve confermare in una dichiarazione firmata che il materiale biologico nuovamente depositato è identico al materiale depositato originariamente.

4Il nuovo deposito è trattato come se fosse avvenuto il giorno del deposito iniziale.

5Il depositante può incaricare un terzo di effettuare il nuovo deposito.

Art. 69 Deposito secondo il Trattato di Budapest

In caso di deposito secondo il Trattato di Budapest13, la dichiarazione di messa a disposizione, la dichiarazione d’impegno e la durata di conservazione si fondano esclusivamente su tale trattato e sul regolamento d’esecuzione del 28 aprile 197714 del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microorganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Titolo secondo: Esame della domanda di brevetto

Capitolo 1: Esame al momento del deposito

Art. 70 Data di deposito

1È considerata data di deposito la data in cui i documenti presentati dal depositante contengono:

a. un’indicazione che espliciti la volontà di richiedere il rilascio di un brevetto;

b. informazioni che consentano di identificare il depositante o di contattarlo; e

c. una descrizione dell’invenzione o, in alternativa, un riferimento a una domanda di brevetto anteriore.

2La comunicazione che contiene un’indicazione ai sensi del capoverso 1 lettera a e le informazioni ai sensi del capoverso 1 lettera b devono essere redatte in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. La descrizione dell’invenzione in virtù del capoverso 1 lettera c può essere redatta in un’altra lingua.

3Il riferimento a una domanda di brevetto anteriore ai sensi del capoverso 1 lettera c deve:

a. indicare il numero e la data di deposito della domanda di brevetto anteriore nonché l’autorità presso cui è stata depositata;

12 RS 0.232.145.1

13 RS 0.232.145.1

14 RS 0.232.145.11