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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo sesto: Pubblicazioni dell’IPI
Art. 128 Organo di pubblicazione
1L’IPI designa l’organo di pubblicazione.
2Su richiesta e previa restituzione delle spese, l’IPI fa copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.
Art. 129 Fascicolo del brevetto
Il fascicolo del brevetto è pubblicato senza indugio dopo il rilascio del brevetto.
Titolo settimo: Restrizioni al diritto derivanti dal brevetto
Capitolo 1: Privilegio degli agricoltori
Art. 130
Le specie vegetali che beneficiano del privilegio degli agricoltori sono stabilite nell’allegato 1 dell’ordinanza del 25 giugno 200817 sulla protezione delle varietà.
Capitolo 2: Licenze obbligatorie per l’esportazione di prodotti farmaceutici
Art. 131 Oggetto dell’azione
1Se il Paese beneficiario è membro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), al momento di promuovere l’azione per la concessione di una licenza obbligatoria di esportazione di prodotti farmaceutici, l’attore deve presentare la notifica del Consiglio per gli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio dell’OMC (Consiglio TRIPS), in cui il Paese beneficiario dichiara:
a. la quantità di prodotto farmaceutico di cui necessita per soddisfare il suo fabbisogno;
b. di non avere sufficienti capacità di produzione, o di non averne affatto, a meno che non si tratti di uno dei Paesi meno sviluppati secondo l’elenco delle Nazioni Unite;
c. di avere rilasciato una licenza obbligatoria per l’importazione del prodotto farmaceutico in questione, nella misura in cui questo è brevettato sul suo territorio.
2Se il Paese beneficiario non è membro dell’OMC, l’attore deve presentare all’IPI una dichiarazione conforme alla notifica di cui al capoverso 1.