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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine

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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»

3La notifica ai sensi del capoverso 1 e la dichiarazione secondo il capoverso 2 fanno piena prova delle informazioni che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.

4L’azione deve inoltre includere:

a. le prove attestanti che gli sforzi per ottenere una licenza contrattuale sono rimasti infruttuosi (art. 40e LBI);

b. la quantità di produzione che l’attore intende fabbricare e le comunicazioni concernenti licenze già rilasciate, nella misura in cui ne sia a conoscenza;

c. le misure che l’attore intende adottare per rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza (art. 132);

d. l’indirizzo Internet al quale sono pubblicate le informazioni di cui all’articolo 133.

Art. 132 Misure per il riconoscimento dei prodotti

1Il titolare della licenza deve rendere chiaramente riconoscibili i prodotti farmaceutici fabbricati su licenza mediante misure idonee.

2Sono segnatamente considerate misure idonee le indicazioni poste sugli imballaggi o sui supporti dei prodotti come ampolle, blister e contenitori, nonché su tutti i relativi documenti che segnalano che il prodotto è oggetto di una licenza obbligatoria per l’esportazione di prodotti farmaceutici e che è destinato esclusivamente all’esportazione verso il Paese indicato.

3Le misure devono essere proporzionate e non devono avere ripercussioni di rilievo sul prezzo dei prodotti.

Art. 133 Obbligo di pubblicazione del titolare della licenza

Subito dopo il rilascio della licenza, il titolare della licenza deve pubblicare sul suo sito Internet o su quello dell’OMC le seguenti informazioni:

a. il nome dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;

b. la quantità di produzione;

c. i Paesi beneficiari;

d. le misure per distinguere i prodotti fabbricati su licenza da quelli brevettati (art. 40d cpv. 4 LBI).

Art. 134 Obbligo d’informare e di notificare dell’IPI

1Se il Paese beneficiario è membro dell’OMC, l’IPI comunica al Consiglio TRIPS il rilascio di una licenza in virtù dell’articolo 40d LBI. La comunicazione deve includere le seguenti informazioni:

a. il cognome e il nome o la ditta nonché l’indirizzo del titolare della licenza;

b. i nomi dei prodotti farmaceutici per i quali è stata rilasciata la licenza;