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Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 62 pagine
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Ordinanza sui brevetti «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 143 Tassa di trasmissione e tassa di ricerca
1La tassa di trasmissione (art. 133 cpv. 2 LBI) deve essere pagata all’IPI entro il mese che segue la ricezione della domanda internazionale di brevetto.
2Il capoverso 1 si applica per analogia alla tassa di ricerca. L’importo della tassa di ricerca è stabilito in base all’accordo concluso con l’amministrazione incaricata della ricerca internazionale, competente per la Svizzera. L’IPI pubblica in modo adeguato l’importo della tassa di ricerca.
Art. 144 Altre tasse
1Il pagamento delle altre tasse si fonda sul regolamento d’esecuzione del 19 giugno 197019 del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione).
2Gli importi di queste tasse sono quelli figuranti nell’elenco delle tasse del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione.
Art. 145 Ripristino del diritto di priorità
1Dietro pagamento di una tassa, l’IPI ripristina il termine di priorità secondo la regola 26bis.3 del regolamento d’esecuzione del Trattato di cooperazione20, se il depositante non è stato in grado di rispettare questo termine nonostante abbia agito con la diligenza richiesta dalle circostanze.
2La decisione dell’IPI è definitiva.
Capitolo 3: L’IPI quale ufficio designato
Art. 146 Protezione provvisoria
Se una domanda internazionale di brevetto non è stata pubblicata in una lingua ufficiale svizzera o in inglese, il danno può essere fatto valere unicamente dal giorno in cui il convenuto ha avuto conoscenza del contenuto della domanda internazionale di brevetto tradotta in una di queste lingue, ma al più tardi dalla pubblicazione di tale domanda da parte dell’IPI.
Art. 147 Inizio della fase nazionale
1Il depositante deve compiere i seguenti atti presso l’IPI entro 30 mesi dalla data di deposito o di priorità:
a. menzionare l’inventore per scritto;
b. indicare gli atti tecnici, quali depositati originariamente o nella versione modificata, sui quali si basa la procedura di rilascio;
c. pagare la tassa di deposito e la tassa di ricerca;