Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 44 Estratto

L’articolo 44 si basa sul vigente articolo 32 OBI. Il capoverso 4 viene, da un lato, aggiornato sotto il profilo linguistico e, dall’altro, riprende la distinzione operata nell’articolo 39 capoverso 1 tra disegni e figure.

Nel capoverso 5 il requisito della «riproduzione fotografica o elettronica», ormai superato dal punto di vista tecnologico, è sostituito con quello della «riproduzione elettronica diretta». Ciò corrisponde sia ai processi odierni che ai requisiti previsti per gli altri atti tecnici (cfr. art. 35 cpv. 3).

Il capoverso 6 viene modificato linguisticamente con l’introduzione del verbo «dovere» («L’estratto non deve contenere più di 150 parole»). Anche in questo caso, come in passato, l’IPI può consentire deroghe in casi giustificati.

Art. 45 Titolo definitivo ed estratto

L’articolo 45 si basa sull’articolo 33 OBI. Siccome il titolo dell’invenzione non fa più parte della descrizione (v. a tale proposito il commento all’art. 36), l’articolo 45 deve essere completato di conseguenza. In questo modo si chiarisce che sia il titolo definitivo che il contenuto definitivo dell’estratto sono stabiliti dall’IPI e servono esclusivamente a fini d’informazione tecnica.

Art. 46 Requisiti divergenti

L’attuale articolo 25 capoverso 11 OBI diventa l’articolo 46. Come finora, quest’ultimo stabilisce che l’IPI può definire requisiti divergenti per l’invio elettronico dei documenti. La creazione di un articolo a sé stante è giustificata poiché già oggi la disposizione si riferisce all’intero capitolo.

Capitolo 4: Menzione dell’inventore

Art. 47 Contenuto

L’articolo 47, basato sul vigente articolo 34 OBI, rimane invariato nel contenuto, ma subisce delle modifiche minime a livello linguistico. Il «domicilio», dichiarato dall’inventore e pubblicato dall’IPI, comprende il luogo di domicilio indicato e il rispettivo numero postale di avviamento.

Art. 48 Termine

L’articolo 48 riprende il vigente articolo 35 OBI con piccole modifiche. Nel capoverso 2, oltre alle domande divise viene ora espressamente menzionata anche la costituzione di nuovi brevetti a causa di una cessione parziale disposta dal giudice (cfr. art. 30 LBI). Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine è inoltre esteso da due a tre mesi.

Art. 49 Rettifica

L’articolo 49 disciplina, come l’articolo 37 OBI, la rettifica della menzione dell’inventore. Poiché in genere il lavoro di ricerca e sviluppo è condotto da team numerosi, spesso nella prassi, oltre alla rettifica standard (menzione dell’inventore B anziché dell’inventore A), viene richiesta successivamente la menzione di ulteriori inventori. Dato che anche in casi del genere vi è un’ingerenza nella posizione dell’inventore menzionato inizialmente (p. es. non figurerà più come inventore unico), l’IPI richiede già oggi 21/78