Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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una dichiarazione di consenso dell’inventore menzionato in precedenza. Tale prassi è ora espressamente disciplinata sul piano legale mediante l’adeguamento del capoverso 1. Anche il capoverso 2 viene modificato di conseguenza.
L’attuale articolo 37 capoverso 3 OBI esclude la restituzione di esemplari fisici della menzione dell’inventore. In considerazione dei moduli messi a disposizione dall’IPI e del fatto che la menzione in questione avviene prevalentemente per via elettronica, tale disposizione ha perso la sua importanza e viene pertanto stralciata.
Art. 50 Rinuncia alla menzione
L’articolo 50 riprende quasi interamente il contenuto dell’articolo 38 OBI. Il capoverso 1 è riformulato in conformità con la prassi attuale: la presentazione all’IPI della dichiarazione di rinuncia dell’inventore non spetta più per forza al depositante, ma può essere effettuata anche dallo stesso inventore. Occorre ricordare a tale proposito che il termine di 16 mesi per la presentazione della rinuncia scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). Nelle suddette fattispecie deve infatti essere chiaro se l’inventore debba essere menzionato nei documenti o meno.
Per quanto riguarda il capoverso 2, occorre tenere presente che, se la dichiarazione di rinuncia viene presentata insieme alla domanda, il numero di deposito non è ancora disponibile e pertanto non deve essere indicato.
Anche il capoverso 4 viene adeguato alla prassi attuale. In base al diritto vigente, l’esistenza di documenti relativi alla menzione dell’inventore classati a parte deve essere menzionata nel fascicolo. Nella prassi, però, una menzione nel registro dei brevetti costituisce una soluzione migliore, dato che in questo modo l’esistenza dei documenti in questione risulta immediatamente evidente per i terzi, anche senza consultare gli atti. Inoltre, alle domande di consultazione degli atti, l’IPI acclude di regola un estratto del registro, per cui la rinuncia alla menzione dell’inventore o l’esistenza di documenti al riguardo classati a parte appare palese anche senza consultare il registro.
Capitolo 5: Priorità
Art. 51 Dichiarazione di priorità
L’articolo 51 corrisponde all’articolo 39 OBI e rimane invariato nel contenuto, sebbene siano state apportate piccole modifiche di natura redazionale in linea con il resto del presente avamprogetto. Nel capoverso 2, l’espressione «presentata» è sostituita con «presentata successivamente», in quanto una dichiarazione di priorità deve in linea di principio essere presentata insieme alla richiesta di rilascio del brevetto e, dunque, un inoltro in un secondo momento è appunto «presentato successivamente» (cfr. capoverso 1 primo periodo).
Va ricordato che il termine di 16 mesi scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). In questi casi deve infatti essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.