Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 52 Dichiarazione di priorità in caso di priorità interna

L’articolo 52 corrisponde al vigente articolo 39a OBI. Oltre a piccole precisazioni redazionali (aggiunta di «in caso di rivendicazione della priorità interna» nel cpv. 1 e «successivamente» nel cpv. 2), a causa della nuova partizione dell’OBI viene adeguato il rimando nel capoverso 3.

Art. 53 Documento di priorità

L’articolo 53 si basa sul vigente articolo 40 OBI.

Il capoverso 1 è ripreso con una minima modifica redazionale per l’italiano (il termine «autorità» è messo al singolare come nelle altre lingue).

Capoverso 2: fino al 2016, l’OBI vigente prevedeva all’articolo 40 capoverso 2 l’obbligo di tradurre il documento di priorità se questo non era redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. Tale regola è stata in seguito stralciata tra l’altro perché l’IPI non era tenuto a esaminare il documento di priorità per i brevetti con esame parziale (per i quali la mancanza di novità o di attività inventiva non ostacola il rilascio). Con l’introduzione dell’esame completo facoltativo, la regola in questione viene ripristinata, ma in forma attenuata: l’IPI può esigere una traduzione del documento di priorità nella lingua degli atti tecnici, se il documento in questione non è redatto né in una lingua ufficiale svizzera né in inglese ed è necessario per l’apprezzamento della brevettabilità dell’invenzione rivendicata. Tale regola corrisponde alle prescrizioni del PCT (cfr. regola 51bis.1 lett. e n. i) RE PCT).

Il contenuto dei capoversi 3–5 rimane invariato.

Il capoverso 6 riprende il contenuto dell’articolo 40 capoverso 5bisOBI, ma viene limitato alla presentazione del documento di priorità. Per il requisito della traduzione vale pertanto esclusivamente il nuovo capoverso 2.

Il capoverso 7 corrisponde all’articolo 40 capoverso 6 OBI e rimane invariato, tranne qualche minima modifica redazionale per uniformare la terminologia al resto dell’avamprogetto.

Va ricordato che il termine di 16 mesi per la presentazione del documento di priorità scade prima se i depositanti presentano una richiesta di pubblicazione anticipata della domanda (art. 98 cpv. 2) o di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (art. 103 cpv. 4). In questi casi, al momento della richiesta deve essere chiaro quali priorità vengono rivendicate.

Art. 54 Atti di priorità complementari

L’articolo 54 è ripreso senza modifiche dal vigente articolo 41 OBI.

Art. 55 Priorità multiple

L’articolo 55 è ripreso dal vigente articolo 42 OBI con piccole modifiche redazionali per uniformare il testo al resto dell’avamprogetto.

Art. 56 Priorità in caso di domande divise

L’articolo 56 si basa sull’articolo 43 OBI. Finora la priorità rivendicata per la domanda anteriore valeva anche per la domanda divisa. Se venivano rivendicate più priorità, i depositanti dovevano specificare quali di queste priorità dovevano valere anche per