Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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per le cerchie interessate in conformità con le relative spiegazioni del Consiglio federale22. Le precisazioni introdotte nel testo dell’ordinanza corrispondono alla prassi odierna dell’IPI.

Gli adeguamenti proposti sono anche maggiormente in sintonia con le disposizioni concernenti l’obbligo di divulgazione del nuovo Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sulla proprietà intellettuale, le risorse genetiche e il sapere tradizionale23 (Trattato OMPI). Le modifiche dell’articolo 59 non hanno tuttavia ripercussioni sul campo d’applicazione o sulla vigente prassi attuativa dell’articolo 49 LBI in Svizzera, poiché l’obbligo di fornire indicazioni sulla fonte previsto dall’articolo 49 LBI, le relative spiegazioni nel messaggio e la vigente prassi attuativa dell’IPI già si conciliano con le disposizioni in materia del nuovo Trattato OMPI.

Quale novità, il capoverso 1 stabilisce che nella descrizione dell’invenzione occorre indicare sia la risorsa genetica che la sua fonte. A seconda dell’invenzione, devono essere menzionate diverse risorse genetiche e le rispettive fonti. Lo stesso vale per le invenzioni basate sul sapere tradizionale dei popoli indigeni o delle comunità locali associato alla risorsa genetica.

I capoversi 2 e 3 definiscono ora espressamente le fonti «primarie» che i depositanti sono tenuti a indicare, se le suddette fonti sono loro note e se queste disposizioni sono applicabili. Finora tali fonti sono erano elencate in maniera non esaustiva (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. c e d OBI). Queste fonti «primarie» corrispondono da un lato alla prassi attuativa adottata finora dall’IPI e, dall’altro, alle fonti menzionate nel nuovo Trattato OMPI (cfr. art. 3 par. 1 lett. a e par. 2 lett. b).

Il capoverso 4 elenca altre fonti da indicare qualora le fonti primarie non siano note né ai depositanti né agli inventori: va sempre menzionata la fonte da cui è stata direttamente attinta la fonte genetica o il sapere tradizionale associato. L’elenco riprende le fonti menzionate nell’articolo 45a capoverso 2 lettere b, e ed f OBI, che coincidono anche con la definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI. Quale novità, al posto della fonte «giardini botanici» vengono ora menzionate le fonti «raccolta ex situ» e «luogo di conservazione», che corrispondono al nuovo Trattato OMPI e includono i giardini botanici. All’elenco è aggiunto anche l’offerente commerciale della risorsa genetica: l’esperienza concreta dimostra infatti che quest’ultimo figura tra le fonti più frequenti da cui viene attinta una risorsa genetica. Viene invece stralciata la menzione del «Paese fornitore di risorse genetiche» (cfr. art. 45a cpv. 2 lett. a OBI). Tale nozione non riscuote più il consenso internazionale previsto dal Protocollo di Nagoya del 29 ottobre 201024 sull’accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dalla loro utilizzazione relativo alla Convenzione sulla diversità biologica (Protocollo di Nagoya) e, di conseguenza, non figura nemmeno nella definizione di fonte del nuovo Trattato OMPI.

Conformemente all’articolo 49a capoverso 2 LBI, il nuovo capoverso 5 stabilisce che, se la fonte non è nota, i depositanti lo devono confermare per iscritto.

Nella prassi, i depositanti hanno ripetutamente espresso perplessità sulle ripercussioni della presentazione dopo la data di deposito delle indicazioni di cui al capoverso 1

22 Cfr. messaggio del 23 novembre 2005 relativo alla modifica della legge sui brevetti e al decreto federale concernente l’approvazione del Trattato sul diritto dei brevetti e del Regolamento di esecuzione; FF 2006 1, in particolare pag. 77.

23 Consultabile in inglese sotto: https://www.wipo.int/edocs/mdocs/tk/en/gratk_dc/gratk_dc_7.pdf (stato: 17.12.2024).

24 RS 0.451.432 25/78