Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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la domanda divisa. Questa disparità di trattamento tra domande divise con una e con più priorità derivanti dalla domanda anteriore viene eliminata con la presente revisione. I vigenti capoversi 1 e 2 dell’articolo 43 OBI sono riuniti in un solo capoverso.
In generale vengono modificati la numerazione e i rimandi, a causa della nuova struttura dell’OBI. Come finora, i depositanti sono tenuti a rinunciare alle priorità divenute eventualmente superflue nel quadro della domanda divisa.
Per analogia con numerosi altri termini previsti dal presente avamprogetto, il termine previsto nel capoverso 2 viene esteso da due a tre mesi. Inoltre, viene espressamente disciplinata la conseguenza giuridica di un’inosservanza del termine, vale a dire l’estinzione del diritto di priorità.
Art. 57 Documento di priorità concernente il primo deposito in Svizzera
L’articolo 57 coincide con il vigente articolo 43a OBI, tranne per la modifica dei rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI e l’adeguamento della terminologia al resto del testo dell’avamprogetto e alla LBI («atti tecnici depositati originariamente» al posto di «atti tecnici presentati inizialmente» per uniformità con l’art. 58 LBI).
Capitolo 6: Immunità derivata da un’esposizione
Art. 58 Dichiarazione relativa all’immunità derivata da un’esposizione
L’articolo 58 corrisponde all’articolo 44 OBI. Oltre a minime modifiche redazionali, il rinvio nel capoverso 3 è sostituito con una norma esplicita, senza però che questo abbia alcuna ripercussione materiale.
Art. 59 Attestato
L’articolo 59 si basa sull’articolo 45 OBI. Nella versione italiana si è proceduto a sostituire il termine generico «atti» con il termine «attestato», in quanto più preciso e più in linea con le altre versioni linguistiche dell’ordinanza. Questa modifica è di natura puramente redazionale e non ha alcuna ripercussione sul contenuto della disposizione.
Il contenuto dei capoversi 1 e 2 è rimasto invariato. Il capoverso 3, modificato sotto il profilo redazionale, è trasformato in una disposizione potestativa: la presentazione di una traduzione dell’attestato dell’immunità derivata da un’esposizione non è più obbligatoria; l’IPI può però chiederla, se la ritiene necessaria. Infine, in virtù della nuova struttura dell’OBI, nel capoverso 4 viene modificato il rimando.
Capitolo 7: Indicazioni sulla fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizio-
nale
Art. 60
L’obbligo previsto dall’articolo 49a LBI e dall’articolo 45a OBI di indicare la fonte delle risorse genetiche e del sapere tradizionale associato esiste dal 2008. La precisazione della norma vigente nel nuovo articolo 60 è opportuna, poiché ne facilità l’applicazione