Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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sull’esposto dell’invenzione nella domanda di brevetto (ai sensi dell’articolo 50 e, in particolare, dell’art. 58 cpv. 2 LBI). Pertanto il capoverso 6 precisa ora espressamente che l’esposto dell’invenzione e le indicazioni di cui ai capoversi 1–5 sono due cose distinte.
Capitolo 8: Deposito di materiale biologico
Art. 61–69
Gli articoli 61–69 corrispondono ai vigenti articoli 45b–45j OBI, che vengono aggiornati dal punto di vista linguistico e precisati. Inoltre, alcuni concetti sono armonizzati con il diritto sovraordinato e alcuni capoversi sono trasformati in elenchi per una migliore comprensibilità. Fatte salve due eccezioni, le disposizioni rimangono immutate in termini di contenuto.
L’articolo 63 capoverso 2 è modificato come segue: esso disciplina i casi in cui il termine per la presentazione successiva del numero del deposito scade in anticipo. Oltre ai casi già previsti, vale a dire la consultazione del fascicolo e la richiesta di pubblicazione anticipata della domanda di brevetto, viene inserita anche la richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto (cfr. a tale proposito anche gli art. 98 cpv. 2 e 103 cpv. 4). Questa integrazione trova applicazione unicamente se non vi è già stata anche una pubblicazione anticipata nel caso di un esame anticipato del contenuto.
L’articolo 68 stabilisce ora espressamente, in un nuovo capoverso 5, che il depositante può incaricare un terzo di effettuare il nuovo deposito. Finora questo si evinceva solo implicitamente dall’articolo 45e capoverso 2 (ora art. 64 cpv. 2).
Titolo secondo: Esame della domanda di brevetto
Capitolo 1: Esame al momento del deposito
Art. 70 Data di deposito
L’articolo 70 corrisponde in larga misura all’articolo 46 OBI. Nel capoverso 1 lettera c, l’inserimento dell’espressione «in alternativa» chiarisce che occorre presentare una descrizione oppure un riferimento a una domanda anteriore. Ciò corrisponde alla prassi attuale dell’IPI, in base alla quale non sono consentite le «forme miste», vale a dire domande in cui solo parti della descrizione sono sostituite con riferimenti a domande anteriori. I depositanti devono altresì garantire che il riferimento sia inequivocabile. Se il riferimento risulta poco chiaro, ad esempio perché la banca dati indicata contiene diverse versioni, l’IPI può attribuire una data di deposito soltanto dopo aver chiarito il riferimento.
Poiché in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) sono ora ammesse anche domande con atti tecnici in inglese, il capoverso 4 viene modificato di conseguenza: se la copia della domanda anteriore a cui si fa riferimento è disponibile in inglese, in futuro non sarà più necessario tradurla. Diventa pertanto superfluo il rimando all’articolo 51 OBI.