Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 71 Esame al momento del deposito

L’articolo 71 si basa sull’articolo 46a OBI. Nel capoverso 1 viene modificata la conseguenza giuridica: se la domanda di brevetto non soddisfa nemmeno i requisiti minimi dell’esame al momento del deposito, d’ora in poi essa sarà considerata non depositata (mentre finora l’IPI non entrava nel merito della domanda). Ciò corrisponde in larga misura alla regola 55 RE CBE 2000 e all’articolo 11 PCT in combinato disposto con la regola 20.4 RE PCT. L’attuale rimando alla riserva dell’articolo 46 capoverso 3 OBI (riferimento, art. 70 cpv. 3 nOBI) viene abrogato in quanto superfluo, poiché già l’articolo 46 capoverso 1 OBI (art. 70 cpv. 1 nOBI) include il riferimento. Questa eliminazione del rimando nell’articolo 71 non ha ripercussioni materiali.

Il capoverso 2 corrisponde all’articolo 46a capoverso 2 OBI e rimane invariato a livello di contenuto, anche se subisce minime modifiche redazionali per garantire l’uniformità linguistica dell’ordinanza.

Nel capoverso 3 viene modificata la conseguenza giuridica analogamente al capoverso 1. Inoltre vengono apportate modifiche redazionali e viene cambiato in parte il secondo periodo con lo stralcio della regola in base alla quale l’IPI rinvia i documenti depositati al depositante. Questa regola diventa superflua, dato che le domande di brevetto vengono ormai perlopiù depositate in forma elettronica. Tale modifica consente all’IPI di promuovere ulteriormente la digitalizzazione.

Art. 72 Certificato di deposito

L’articolo 72 corrisponde al vigente articolo 46b e, tranne per una modifica redazionale nel capoverso 2 e l’adeguamento del rimando reso necessario dalla nuova struttura dell’OBI, rimane invariato.

Art. 73 Parti mancanti della descrizione o disegni mancanti

L’articolo 73 corrisponde all’articolo 46c OBI. Siccome in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI) è ammesso l’uso di atti tecnici in inglese, il vigente capoverso 4 viene integrato di conseguenza. Esso è poi trasformato in un elenco per consentire una maggiore comprensibilità e suddiviso nei capoversi 4 e 5. In aggiunta vengono apportate piccole modifiche di natura linguistica.

Art. 74 Atti tecnici depositati originariamente

L’articolo 74 corrisponde al vigente articolo 46d OBI, ma il suo contenuto viene precisato: l’espressione «gli atti tecnici depositati alla data di deposito» è sostituita con la formulazione più precisa «gli atti tecnici costitutivi della data di deposito», mentre il termine «atti tecnici depositati inizialmente» è rimpiazzato con «atti tecnici depositati originariamente» per uniformità con la terminologia della LBI (cfr. art. 58 LBI).

Art. 75 Domanda divisa

L’articolo 75 corrisponde all’articolo 46e OBI. L’espressione «fino a che l’esame relativo al contenuto non lo induca a concludere diversamente» è sostituita con «finché l’esame della domanda di brevetto non lo induca a concludere diversamente». Secondo il Tribunale federale, non sussiste alcuna domanda divisa se le rivendicazioni coincidono con quelle della domanda anteriore25. Tuttavia, in determinate circostanze,

25 DTF 93 I 729, consid. 3b 27/78