Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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L’IPI è in grado di notare o esaminare questo aspetto già prima dell’esame relativo al contenuto vero e proprio. La nuova formulazione tiene conto di tale circostanza.
Capitolo 2: Esame relativo alla forma
Art. 76 Oggetto dell’esame relativo alla forma
L’articolo 76, basato sull’articolo 47 OBI, riassume gli aspetti valutati dall’IPI nel quadro dell’esame relativo alla forma. I requisiti e le conseguenze giuridiche sono disciplinati in dettaglio nei rispettivi articoli (cfr. art. 77–86).
La frase introduttiva è riformulata per rispecchiare meglio lo svolgimento dell’esame dei brevetti. Dopo il deposito della domanda, inizia l’esame al momento del deposito (cfr. art. 70). Se il suo esito è positivo, alla domanda viene attribuita una data di deposito; soltanto in dopo questo passo ha inizio l’esame relativo alla forma.
Nelle lettere a–g sono adeguati i rimandi (in virtù della nuova struttura dell’OBI) e introdotti miglioramenti puntuali. A livello di contenuto, le lettere a e b rimangono invariate, anche se la lettera b subisce minime modifiche redazionali. La lettera c è ampliata per includere la tassa di ricerca, che d’ora in poi dovrà essere pagata in ogni caso. La lettera d viene modernizzata dal punto di vista linguistico, senza ripercussioni sul contenuto. Per quanto riguarda la menzione dell’inventore, si chiarisce che essa non dev’essere soltanto presentata, ma anche risultare conforme alle disposizioni (lett. e). Infine la norma relativa alla priorità e all’immunità derivata da un’esposizione è precisata così che ora, oltre alla dichiarazione, occorre presentare anche il documento di priorità o l’attestato della suddetta immunità (lett. f e g).
Art. 77 Recapito in Svizzera
L’articolo 77 si basa sull’articolo 48 OBI.
Nei capoversi 1 e 2 vengono modificati i rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI.
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.
Art. 78 Richiesta di rilascio di un brevetto
L’articolo 78 corrisponde all’articolo 48a OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi con minime modifiche redazionali, ma il contenuto resta invariato. D’ora in poi, se depositano atti tecnici in inglese, i depositanti dovranno ora ricordarsi di indicare nella richiesta anche la necessaria traduzione del titolo e dell’estratto (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI in combinato disposto con l’art. 34 cpv. 2 lett. d).
Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che nella pratica comporta continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.