Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Art. 79 Rivendicazioni di brevetto

L’articolo 79 corrisponde al vigente articolo 48b OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche.

Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l’IPI dichiara la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 80 Estratto

L’articolo 80 corrisponde al vigente articolo 48c OBI. I capoversi 1 e 2 sono ripresi senza modifiche materiali. Nel capoverso 1 viene però stralciato il rimando al termine del capoverso 2, poiché superfluo. Ciò non ha alcuna ripercussione materiale sulla norma in vigore: l’invito dell’IPI non riguarda un termine fissato dall’IPI, per cui il proseguimento della procedura è escluso (cfr. art. 11). Il tenore del capoverso 3 è uniformato alle altre disposizioni del capitolo.

Art. 81 Tassa di deposito e di ricerca

L’articolo 81 si basa sull’articolo 49 OBI. Siccome in futuro per ogni domanda di brevetto occorrerà redigere un rapporto sullo stato della tecnica, nei capoversi 1 e 2, oltre alla tassa di deposito, viene ora menzionata anche la tassa di ricerca. Per il resto non vi sono modifiche a livello di contenuto. Il termine per il pagamento viene ridotto a un mese per consentire all’IPI di iniziare tempestivamente la ricerca. Inoltre, nel capoverso 1 viene stralciato il rinvio al termine del capoverso 2, in quanto superfluo. Ciò non ha ripercussioni materiali.

Il nuovo capoverso 3 stabilisce espressamente che, in caso di inosservanza del termine, l’IPI non entra in materia, dichiarando la domanda irricevibile. Allo stato attuale, tale conseguenza giuridica si evince solo indirettamente dagli articoli 59 e 59a LBI, il che si traduce in continue richieste di chiarimenti da parte dei depositanti.

Art. 82 Tasse di rivendicazione

L’articolo 82 disciplina il controllo del pagamento delle tasse di rivendicazione nel quadro dell’esame relativo alla forma.

Il meccanismo di fondo corrisponde a quello dell’articolo 81 concernente la tassa di deposito e la tassa di ricerca. L’IPI controlla se sono state pagate le tasse di rivendicazione (cpv. 1) e, all’occorrenza, invita i depositanti a farlo (cpv. 2), nella misura in cui disponga delle informazioni necessarie per contattarli. Il termine per il pagamento è pari a un mese.

Il capoverso 3 disciplina le conseguenze giuridiche se i depositanti non pagano le tasse di rivendicazione. In linea di principio, una richiesta è considerata presentata soltanto dopo che sono state pagate le rispettive tasse. Poiché, però, le rivendicazioni depositate originariamente fanno parte dell’esposto originario della domanda di brevetto e la finzione giuridica di un mancato deposito, oltre a sollevare interrogativi sulle conseguenze giuridiche, potrebbe penalizzare eccessivamente i depositanti, il capoverso 3 distingue tra rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente e rivendicazioni soprannumerarie depositate dopo la data di deposito. In caso di mancato pagamento delle tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente, queste ultime vengono eliminate cominciando dall’ultima. Tale