Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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provvedimento corrisponde alle regole attuali (cfr. p. es. art. 61a cpv. 3 OBI) ed è necessario perché, in caso di pagamento solo parziale delle tasse di rivendicazione, l’IPI di regola non è in grado di capire quali rivendicazioni il depositante intende mantenere e quali no. Per le rivendicazioni soprannumerarie depositate successivamente alla data di deposito, è invece chiaro quali parti non sono state pagate (vale a dire la modifica presentata): in applicazione del principio generale ricordato in precedenza, in questo caso è dunque legittimo applicare la finzione giuridica di un mancato deposito.

Art. 83 Difetti di forma degli atti tecnici

L’articolo 83 corrisponde al vigente articolo 50 OBI. Nel capoverso 1 viene stralciata la lettera b, per cui la lettera c diventa la nuova lettera b nella quale, in virtù della nuova struttura dell’OBI, vengono modificati i rimandi. Inoltre l’espressione obsoleta «la presentazione richiesta» è sostituita con «le condizioni»: se a livello di contenuto non cambia nulla, la nuova formulazione tiene conto della digitalizzazione, che può implicare un allontanamento da una presentazione formale rigidamente definita nel senso della formulazione originaria.

L’attuale articolo 25 capoverso 11 OBI, che consente all’IPI di stabilire requisiti divergenti per i documenti presentati elettronicamente, è tramutato nell’articolo 46, per cui non è più coperto dall’articolo 83 capoverso 1 lettera b, pertanto viene reintrodotto nella nuova lettera c.

Il contenuto dei capoversi 2 e 3 è rimasto invariato, anche se subiscono piccole modifiche redazionali per uniformare il tenore al resto dell’ordinanza.

Poiché è stato ammesso l’utilizzo di atti tecnici in inglese nella procedura di rilascio del brevetto, il vigente articolo 50 capoverso 4 OBI diventa superfluo e viene pertanto stralciato. Al suo posto è introdotta una norma che sancisce espressamente la conseguenza giuridica qualora i difetti di forma riscontrati nell’esame relativo alla forma degli atti tecnici non siano corretti entro i termini previsti: in questi casi, l’IPI dichiara la domanda irricevibile.

Art. 84 Modifica degli atti tecnici

L’articolo 84 si basa sul vigente articolo 51 OBI, ma il suo contenuto è armonizzato con le disposizioni della CBE 2000 (regola 137 RE CBE 2000). In questo modo, i depositanti ottengono il diritto di modificare più volte i loro atti tecnici. Questo diritto è tuttavia soggetto a restrizioni temporali.

Il capoverso 1 prevede che, dopo l’attribuzione della data di deposito e fino alla trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, sono ammesse solo modifiche richieste dall’IPI o autorizzate espressamente dall’OBI. Ciò è necessario perché in futuro ogni domanda sarà oggetto di una ricerca e gli esaminatori devono sapere per quale invenzione o quali rivendicazioni sono tenuti a svolgere la ricerca. Se l’IPI elabora dapprima un rapporto provvisorio sullo stato della tecnica (p. es. per mancanza di unità delle rivendicazioni), il diritto di modifica inizia, secondo il tenore della disposizione, solo con la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica.

In base al capoverso 2, dopo la trasmissione del rapporto definitivo sullo stato della tecnica, i depositanti possono modificare ancora una volta gli atti tecnici entro 16 mesi dalla data di deposito o di priorità. A differenza di oggi, in caso di modifiche agli atti tecnici occorrerà per forza depositare una nuova versione di tali atti, invece di semplici