Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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indicazioni di modifica. Oltre a semplificare la procedura, ciò permette di evitare errori di comunicazione in caso di indicazioni poco chiare da parte dei depositanti. All’occorrenza, l’IPI può chiedere che le modifiche vengano messe in evidenza (p. es. in un documento di confronto in modalità revisione). Dopo l’inizio della finestra di sei mesi per presentare le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI), fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto non sono ammesse ulteriori modifiche. In questo modo si vuole garantire che, all’inizio dell’arco temporale per presentare le richieste, i terzi abbiano delle certezze per quanto riguarda l’oggetto di un eventuale esame completo che intendono richiedere.

In base al capoverso 3, ulteriori modifiche sono permesse solo previa autorizzazione dell’IPI o se previste dall’OBI. In generale, i diritti di modifica previsti dall’ordinanza dovrebbero essere sufficienti, ma in circostanze particolari l’IPI può consentire ulteriori modifiche.

Il capoverso 4 limita le modifiche ammesse a livello di contenuto da un duplice punto di vista: da un lato, come finora gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (art. 74; cfr. però anche i motivi di nullità di cui all’art. 26 cpv. 1 nLBI). Dall’altro lato, le rivendicazioni modificate possono vertere unicamente su elementi oggetto della ricerca. Ciò corrisponde alla regola 137 paragrafo 5 RE CBE 2000. Uno degli obiettivi dichiarati della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell’invenzione in questione e sull’attività inventiva alla sua base, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o completo26. Questa trasparenza è tuttavia possibile soltanto se, anche dopo un’eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e documentato dall’IPI nel rapporto. Di conseguenza tale prescrizione vale per tutte le domande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.

L’attuale articolo 51 capoverso 3 OBI, che disciplina la restituzione degli atti tecnici ai depositanti, viene stralciato. Ciò consente di promuovere la digitalizzazione e rende molto più semplice la gestione dei documenti per l’IPI. Visto che le domande di brevetto vengono ormai depositate prevalentemente in forma elettronica, questa disposizione ha comunque perso gran parte della sua importanza.

Art. 85 Menzione dell’inventore

L’articolo 85 corrisponde al vigente articolo 48d OBI. In virtù della nuova struttura dell’OBI, viene modificato il rimando nel capoverso 1. Come per gli altri articoli di questo capitolo, il capoverso 2 esplicita ora le conseguenze giuridiche nel caso in cui i difetti non vengano corretti.

Art. 86 Priorità e immunità derivata da un’esposizione

L’articolo 86 si basa sull’articolo 52 OBI.

Nella prassi, questa disposizione ha ripetutamente sollevato degli interrogativi, e pertanto il capoverso 1 viene integrato con il riferimento ai termini vigenti per la presentazione delle dichiarazioni di priorità e delle dichiarazioni relative all’immunità derivata da

26 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare n. 1.2.2. 31/78