Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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un’esposizione. In questo modo viene sancita espressamente la prassi attuale dell’IPI: i termini legali per la presentazione di tali dichiarazioni valgono in maniera assoluta. Entro tali termini, le dichiarazioni devono essere non solo presentate, ma all’occorrenza anche completate o corrette. L’IPI contesta i difetti che possono essere corretti e offre, se possibile, ai depositanti l’opportunità di correggerle, ma ciò non comporta una proroga del termine legale. Se i depositanti presentano, ad esempio, una dichiarazione contenente errori un giorno prima della scadenza del termine, l’IPI non ha il tempo di inviare una notifica.
Nel capoverso 2 vengono adeguati i rimandi in virtù della nuova struttura dell’OBI.
Capitolo 3: Rapporto sullo stato della tecnica
In generale
Per via della revisione parziale della LBI (nLBI), d’ora in poi per ogni domanda di brevetto sarà necessario redigere un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). Per questo motivo, la possibilità per depositanti e terzi di chiedere facoltativamente un rapporto sullo stato della tecnica o una ricerca di tipo internazionale (cfr. art. 59 cpv. 5 e 6 LBI) risulta ormai superflua ed è stralciata. Di conseguenza vengono eliminate anche le rispettive disposizioni nell’ordinanza (art. 53, 53a e 59–59c OBI). Pertanto, per le domande esaminate secondo il nuovo diritto e i brevetti già rilasciati, non sarà più possibile presentare richieste di questo genere. Ciononostante, le richieste inoltrate in maniera legalmente valida e pagate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme saranno ancora trattate dall’IPI.
Se l’esame di una domanda di brevetto pendente viene completato in base al diritto vigente, perché la tassa di esame è già stata pagata e la domanda in questione non è sospesa (cfr. art. 150 cpv. 2 nLBI), anche la redazione del rapporto sullo stato della tecnica è retta dal diritto vigente. Per queste domande di brevetto pendenti, anche dopo l’entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti, si potrà richiedere un rapporto sullo stato della tecnica entro i termini previsti dall’articolo 59 capoversi 5 e 6 LBI.
Art. 87 Ricerca
Il nuovo articolo 87 stabilisce che per ogni domanda di brevetto occorre effettuare una ricerca. Tale ricerca serve a determinare lo stato della tecnica, che costituisce a sua volta la base per il rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI). L’articolo 87 disciplina ora espressamente il nesso finora implicito tra ricerca (e tassa di ricerca) e il rapporto sullo stato della tecnica.
Art. 88 Basi del rapporto sullo stato della tecnica
L’articolo 88, basato sul vigente articolo 54, stabilisce quale versione degli atti tecnici funge da base per il rapporto sullo stato della tecnica.
I rimandi nel capoverso 1 sono adeguati in virtù della nuova struttura dell’OBI. Inoltre il capoverso 1 è strutturato come elenco, poiché, se la ricerca viene ora espressamente disciplinata nella nOBI con l’articolo 87, questa deve essere indicata coerentemente anche nella lettera a come base per il rapporto sullo stato della tecnica. La lettera b corrisponde invece alla norma attualmente in vigore: la base del rapporto sullo stato della tecnica è costituita dagli atti tecnici al termine dell’esame al momento del deposito