Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo

e dell’esame relativo alla forma (ad eccezione della rivendicazione di priorità e della menzione dell’inventore, che possono essere presentate successivamente).

L’attuale articolo 54 capoverso 2 OBI, che disciplina il trattamento speciale degli atti tecnici in inglese, la cui traduzione deve essere presentata entro 16 mesi (cfr. art. 50 cpv. 4 OBI), è abrogato. Dato che in seguito alla revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI) d’ora in poi gli atti tecnici in inglese saranno ammessi anche senza traduzione, tale disposizione risulta infatti superflua.

Di conseguenza, il vigente articolo 54 capoverso 3 diventa il nuovo capoverso 2, in cui viene però modificato il momento per la presa in considerazione di eventuali priorità, dato che il rapporto viene ormai redatto subito dopo la conclusione dell’esame al momento del deposito e dell’esame relativo al contenuto.

Siccome d’ora in poi l’IPI dovrà elaborare un rapporto sullo stato della tecnica per ogni domanda (cfr. art. 57a cpv. 1 nLBI), anche l’articolo 54 capoverso 4 OBI viene abrogato in quanto superfluo.

Art. 89 Contenuto del rapporto sullo stato della tecnica

Basato sull’articolo 55 OBI, l’articolo 89 disciplina il contenuto del rapporto sullo stato della tecnica.

A livello di contenuto, i capoversi 1–3 e 5 sono rimasti invariati.

Il capoverso 4 rimane in essere, ma disciplina ora la citazione dello stato della tecnica disponibile in forma non scritta, ispirandosi alla CBE 2000 (regola 62 par. 4 RE CBE 2000). Il vigente articolo 55 capoverso 4 OBI, in base al quale il rapporto sullo stato della tecnica è redatto nella lingua della procedura, risulta superfluo: in linea di massima, anche senza questa precisazione vale il principio secondo cui l’IPI redige i suoi documenti nella lingua della procedura.

Art. 90 Informazioni sullo stato della tecnica

Il nuovo articolo 90 disciplina la collaborazione dei depositanti nel quadro della determinazione dello stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione valida per i brevetti europei (art. 124 CBE 2000 e regola 141 RE CBE 2000), esso costituisce anche una precisazione dell’obbligo di cooperazione delle parti sancito dall’articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti.

Capoverso 1: se viene rivendicato un diritto di priorità, è opportuno che i depositanti presentino all’IPI una copia dei risultati di eventuali ricerche effettuate in precedenza dall’autorità in relazione alla domanda di cui rivendicano la priorità (p. es. ricerche o rapporti sullo stato della tecnica).

Il capoverso 2 disciplina il momento in cui tali documenti devono essere presentati, a seconda del tipo di domanda. Se essi sono disponibili solo in un secondo momento, i depositanti li devono presentare non appena possibile.

Capoverso 3: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può capitare che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali supplementari (p. es. rapporti di ricerca ufficiali, notifiche di altri uffici ecc.) relative ad altre domande di brevetto, che però sono rilevanti per l’esame della domanda depositata presso l’IPI. Se ha motivo di ritenere che tali informazioni siano disponibili, l’IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine di due mesi. 33/78