Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 91 Ricerche incomplete sullo stato della tecnica
L’articolo 91 si basa sull’articolo 56 OBI. Poiché d’ora in poi ogni domanda potrà essere esaminata sotto il profilo della novità e dell’attività inventiva in un secondo momento, l’impossibilità di effettuare una ricerca in relazione a una domanda non può restare senza conseguenze. La disposizione in questione viene pertanto integrata con una possibilità di contestazione ripresa dalla CBE 2000 (regola 63 RE CBE 2000), che garantisce per giunta ai depositanti il diritto di essere sentiti. Se l’IPI è in grado di redigere unicamente un rapporto limitato sullo stato della ricerca, ciò ha delle conseguenze per i depositanti per quanto riguarda la modifica successiva degli atti tecnici (cfr. art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4).
In base al capoverso 1, i depositanti vengono innanzitutto invitati a fornire indicazioni che possano aiutare l’IPI a determinare lo stato della tecnica: l’obiettivo è che l’IPI riesca a redigere un rapporto sullo stato della tecnica.
Capoverso 2: se l’IPI non riesce a redigere il rapporto, perché le indicazioni in questione non vengono fornite o non bastano a fugare le perplessità, l’IPI lo attesta in una dichiarazione oppure redige un rapporto limitato sullo stato della tecnica. L’ulteriore procedura di rilascio si basa su questa dichiarazione o su questo rapporto limitato.
Capoverso 3: se è stato redatto unicamente un rapporto limitato, nel quadro dell’esame relativo al contenuto, l’IPI invita i depositanti a limitare le rivendicazioni all’oggetto della ricerca. In questo modo si garantiscono la trasparenza e la certezza del diritto perseguite dalla revisione parziale della LBI (nLBI), poiché in fin dei conti si può rilasciare soltanto ciò che è stato oggetto di una precedente ricerca da parte dell’IPI (v. a tale proposito anche i commenti agli art. 84 cpv. 4 e 104 cpv. 4). Le conseguenze giuridiche in caso di inadempimento sono rette dall’articolo 59a capoverso 4 nLBI.
Art. 92 Mancanza di unità
L’articolo 92 corrisponde all’articolo 57 OBI. Nel capoverso 2 il termine è prolungato da uno a due mesi e si è proceduto a piccole armonizzazioni di natura redazionale.
Poiché anche la mancanza di unità riconducibile al mancato pagamento della tassa di ricerca aggiuntiva, può sfociare in un rapporto di ricerca limitato, il nuovo capoverso 4 stabilisce che, analogamente all’articolo 91 capoverso 3, le rivendicazioni non possono estendersi oltre l’oggetto della ricerca. Tale principio non è sancito espressamente dalla CBE 2000, ma è stabilito da una decisione della Commissione allargata di ricorso dell’UEP27.
Art. 93 Rinuncia alla redazione del rapporto sullo stato della tecnica
Se è già disponibile sufficiente documentazione sullo stato della tecnica, l’IPI può rinunciare a effettuare una ricerca o a redigere un proprio rapporto per motivi di efficienza, avvalendosi piuttosto dei lavori già fatti da altre autorità. In applicazione della norma di delega nell’articolo 57a capoversi 3 e 4 nLBI, il nuovo articolo 93 stabilisce le condizioni per la rinuncia.
L’IPI può rinunciare a redigere un rapporto sullo stato della tecnica qualora siano soddisfatti i tre criteri cumulativi nel capoverso 1:
27 Decisione della Commissione allargata di ricorso dell’UEB del 6 luglio 1993; G 0002/92 (mancato pagamento di tasse di ricerca aggiuntive). 34/78