Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 35Fedlex · Rapporto esplicativo
− in primo luogo, l’IPI o un’autorità da esso riconosciuta deve aver già pubblicato un rapporto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese (lett. a);
− in secondo luogo, la domanda di brevetto deve risultare da una domanda internazionale (domanda PCT), dalla cessione parziale (art. 30 nLBI) o dalla divisione di una domanda di brevetto anteriore (art. 57 nLBI) o il rapporto si riferisce a un’altra domanda di brevetto, la cui priorità è rivendicata (lett. b);
− in terzo luogo, il rapporto già esistente deve riferirsi a rivendicazioni uguali o sufficientemente simili (lett. c). La formulazione «sufficientemente simili» è adottata di proposito, poiché altrimenti il criterio risulterebbe non adempiuto già in caso di minime modifiche di natura linguistica nel quadro delle traduzioni necessarie.
L’articolo 93 costituisce una disposizione potestativa. Anche qualora siano soddisfatti i criteri di cui al capoverso 1, l’IPI deciderà caso per caso se basarsi sulla documentazione esistente oppure procedere ad accertamenti ulteriori o a una nuova ricerca, se necessario28.
In base al capoverso 2, l’IPI pubblica in modo adeguato un elenco delle autorità da esso riconosciute ai sensi del capoverso 1 lettera a (probabilmente nelle sue direttive). Attualmente non è ancora stato stabilito quali siano queste autorità, ma dovrebbe trattarsi solamente dell’UEB.
Il capoverso 3 stabilisce le conseguenze giuridiche se l’IPI rinuncia a redigere un proprio rapporto sullo stato della tecnica. In questo caso, pubblica un’indicazione di rinuncia alla redazione del rapporto (a partire dalla quale inizia a decorrere il termine per la presentazione delle richieste di esame, cfr. art. 58b cpv. 3 nLBI) e inserisce una copia del rapporto ripreso nel fascicolo.
Nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), l’IPI rinuncerà per varie domande pendenti all’elaborazione di un rapporto sullo stato della tecnica. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 193).
Art. 94 Parere sul rapporto sullo stato della tecnica
Insieme al rapporto sullo stato della tecnica, l’IPI redige un parere provvisorio – come da prassi a livello internazionale – che riassume i principali risultati della ricerca. Tale parere consente ai depositanti e ai terzi di farsi una rapida idea della domanda e delle sue possibilità di successo.
Essendo il parere provvisorio, gli eventuali difetti in esso evidenziati possono essere integrati o corretti successivamente nel quadro dell’esame relativo al contenuto. Inversamente, può anche capitare che un parere rilevi l’assenza di novità di una rivendicazione, ma ciò non sia d’ostacolo al rilascio del brevetto poiché, in mancanza di una richiesta, quest’ultimo è sottoposto soltanto a esame parziale.
Nella fase transitoria successiva all’entrata in vigore della revisione del diritto dei brevetti (LBI e OBI), l’IPI rinuncerà per varie domande pendenti a redigere un parere provvisorio. I relativi dettagli sono disciplinati nelle disposizioni transitorie (cfr. art. 193).
28 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all’art. 57a cpv. 3 e 4. 35/78