Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Art. 95 Trasmissione del rapporto sullo stato della tecnica e del parere
L’articolo 95 si basa sull’articolo 58 OBI. Il capoverso 1 disciplina il modo in cui l’IPI rende accessibile ai depositanti il rapporto sullo stato della tecnica. Già oggi l’IPI trasmette il rapporto senza copie della documentazione brevettuale reperita durante la ricerca, peraltro pubblicamente accessibile. In considerazione della progressiva digitalizzazione in atto, il capoverso è modificato, stabilendo che, in futuro, il rapporto e i documenti (termine con cui si intende in primo luogo la cosiddetta «letteratura non brevettuale») saranno resi accessibili «in modo adeguato». Grazie a questa formulazione, l’IPI godrà di maggiore flessibilità per quanto riguarda l’adozione di nuove soluzioni tecnologiche.
Il nuovo capoverso 2 è una conseguenza dell’introduzione dell’articolo 94: insieme al rapporto, i depositanti riceveranno anche il parere redatto dall’IPI. Contemporaneamente, avranno l’opportunità di modificare la propria domanda (vale a dire gli atti tecnici) sulla base dei difetti riscontrati nel parere (cfr. art. 84). Correggere tali difetti possibilmente già prima dell’esame relativo al contenuto è importante sia per i depositanti, interessati a un esame dei brevetti rapido ed efficiente, che per il pubblico, interessato a brevetti di alta qualità.
Il capoverso 3, corrispondente all’attuale articolo 58 capoverso 2 OBI, stabilisce che l’IPI, su richiesta dell’UEB, può trasmettere a quest’ultimo il rapporto sullo stato della tecnica.
Capitolo 4: Pubblicazione della domanda di brevetto
Art. 96 Oggetto e forma
Basato sull’articolo 60 OBI, l’articolo 96 disciplina la pubblicazione delle domande.
Il capoverso 1 elenca le informazioni che devono essere incluse nel fascicolo della domanda. Attualmente nell’elenco figurano anche rimandi all’articolo 24 OBI e all’articolo 60 capoverso 1bisLBI. Quest’ultimo disciplina attualmente le indicazioni da inserire nel registro dei brevetti, che, a causa del rimando nell’articolo 60 OBI, sono incluse anche nel fascicolo della domanda. La revisione parziale della LBI (nLBI) ha comportato però lo stralcio dell’articolo 60 capoverso 1bisLBI e il trasferimento del relativo elenco nell’OBI tramite una norma di delega (cfr. art. 60 cpv. 2 nLBI e art. 121)29. Pertanto si è reso necessario un adeguamento del capoverso 1. La base per le informazioni da includere nel fascicolo della domanda è costituita dalla domanda di brevetto nella sua versione eventualmente modificata dopo l’esame al momento del deposito e dall’esame relativo al contenuto.
Capoverso 2: se i depositanti utilizzano atti tecnici in inglese, solo il titolo e l’estratto vanno tradotti in una lingua ufficiale svizzera (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI). Tali indicazioni devono essere presentate insieme alla richiesta (cfr. art. 34 cpv. 2 lett. d). La traduzione del titolo e dell’estratto è pubblicata nel fascicolo della domanda al posto della versione originaria (inglese).
29 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all’art. 60. 36/78