Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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Capoverso 3: in base all’articolo 100, d’ora in poi verranno pubblicate anche le domande internazionali di brevetto (domande PCT) che in Svizzera sono entrate nella fase nazionale. Il capoverso 3 disciplina i relativi dettagli.

Il capoverso 4 sostituisce il vigente capoverso 2, che regolamenta la pubblicazione di rivendicazioni di brevetto modificate. Le rivendicazioni modificate sono pubblicate in aggiunta alle rivendicazioni di cui al capoverso 1 lettera h, se sono state presentate entro 16 mesi o al più tardi al momento della richiesta di pubblicazione anticipata secondo l’articolo 98 (lett. a). Per le domande internazionali è prevista una soluzione speciale (lett. b), dato che in questi casi di regola il termine di 16 mesi è già scaduto: in questo caso si applica il termine di cui all’articolo 149.

Il capoverso 5 si basa sull’articolo 60 capoverso 3 OBI, ma viene modificato, poiché in futuro si procederà sistematicamente alla redazione di un rapporto sullo stato della tecnica. Esso disciplina le circostanze in cui tale rapporto è pubblicato successivamente, dopo che il fascicolo della domanda è già stato pubblicato. Se il brevetto è rilasciato e pubblicato entro 18 mesi (documento B1), vale a dire prima che sia stato regolarmente pubblicato un fascicolo della domanda (documento A1 o A2/A3), non si applica l’articolo 96 (come già oggi l’articolo 60 OBI) e di conseguenza il rapporto di ricerca non viene pubblicato separatamente come documento A3. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che un rilascio così rapido è possibile soltanto quando i depositanti richiedono l’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto del loro brevetto (cfr. art. 103) e quindi i terzi possono quindi fare a meno di richiedere un tale esame. All’occorrenza, essi possono consultare il rapporto di ricerca insieme al parere, chiedendo di consultare gli atti.

Il capoverso 6 corrisponde all’articolo 60 capoverso 4 OBI e rimane invariato.

Art. 97 Lingua

L’articolo 97 si basa sull’articolo 60a OBI. Il capoverso 1 chiarisce che la domanda non è pubblicata in una lingua ufficiale svizzera qualsiasi, ma nella lingua della procedura (cfr. art. 3 cpv. 2–4). Se i depositanti si avvalgono della facoltà di tradurre volontariamente gli atti tecnici redatti in inglese (cfr. art. 3 cpv. 4), la lingua della traduzione diventa la lingua della procedura e dunque della pubblicazione.

Capoverso 2: se gli atti tecnici sono disponibili unicamente in inglese, essi vengono anche pubblicati in questa lingua. Poiché il titolo e l’estratto devono essere tradotti nella lingua della procedura (cfr. art. 60 cpv. 4 nLBI), essi vengono anche pubblicati nella lingua della procedura. Il conseguente utilizzo di lingue diverse nel fascicolo della domanda è inevitabile.

Il vigente articolo 60 capoverso 2 OBI viene stralciato, in quanto la ricerca di tipo internazionale non è più prevista30.

Art. 98 Pubblicazione anticipata

L’articolo 98 si basa sul vigente articolo 60b, che disciplina la pubblicazione anticipata della domanda.

Attualmente la pubblicazione anticipata è possibile «nella misura in cui siano soddisfatte tutte le condizioni della presente ordinanza». Il capoverso 1 è precisato e riporta

30 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all’art. 59 cpv. 5. 37/78