Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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ora le indicazioni obbligatorie per la pubblicazione del fascicolo della domanda (art. 70– 83 e 85–86). In altre parole, la domanda deve aver superato con successo l’esame relativo alla forma. La data di deposito non deve quindi più essere menzionata come requisito distinto, dato che al termine dell’esame relativo alla forma essa è stata per forza stabilita. La formulazione del capoverso 1 chiarisce altresì che tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo devono essere disponibili ovvero essere state messe a disposizione dai depositanti.

La pubblicazione anticipata è possibile anche in assenza del rapporto di ricerca, che all’occorrenza può essere pubblicato in un secondo momento. In questi casi, il termine per le richieste di esame (cfr. art. 58b nLBI) inizia a decorrere soltanto a partire da questa pubblicazione successiva.

Se, al momento della richiesta di pubblicazione anticipata, risultano pendenti altre richieste di depositanti che riguardano la pubblicazione o le indicazioni da pubblicare (p. es. una notifica in corso concernente la rinuncia alla menzione dell’inventore o la dichiarazione di priorità), l’IPI non dispone di tutte le indicazioni necessarie per la pubblicazione del fascicolo della domanda. Prima di poter accogliere la richiesta di pubblicazione anticipata, vanno pertanto evase queste altre richieste e le relative notifiche.

Il nuovo capoverso 2 sancisce espressamente ciò che di fatto vale già oggi: per determinate azioni, l’OBI assegna ai depositanti un termine di 16 mesi (rivendicazione di una priorità, rinuncia alla menzione dell’inventore ecc.). Tali termini sono stati scelti in modo da poter tenere conto delle rispettive operazioni per la regolare pubblicazione (che di norma avviene dopo 18 mesi). Con la richiesta di pubblicazione anticipata dei depositanti iniziano immediatamente i preparativi tecnici per la pubblicazione del fascicolo della domanda. Di conseguenza non è più possibile apportare modifiche e i suddetti termini, elencati nel capoverso 2, devono scadere in anticipo.

Art. 99 Richieste durante la preparazione della pubblicazione

Il nuovo articolo 99 disciplina le richieste presentate all’IPI durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda (fascicolo della domanda). Si tratta di una disposizione parallela all’articolo 110, che regolamenta le richieste durante la preparazione del rilascio del brevetto.

Capoverso 1: durante i preparativi tecnici per la pubblicazione della domanda non possono essere effettuate modifiche o iscrizioni provvisorie al o nel registro dei brevetti. Il capoverso 1 stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono considerate depositate solo dopo la pubblicazione.

Capoverso 2: il ritiro della domanda deve essere possibile in qualsiasi momento. Per i ritiri l’avamprogetto rinuncia dunque a una finzione giuridica analoga a quella del capoverso 1. Se la richiesta di ritiro è però presentata decorsi 17 mesi, l’IPI non può più fermare il processo di pubblicazione della domanda. In questa fase, l’IPI non può nemmeno procedere a un’iscrizione provvisoria nel registro dei brevetti. Il capoverso 2 sancisce pertanto che una richiesta di ritiro a questo punto non impedisce la pubblicazione della domanda ed è iscritta nel registro dei brevetti solo successivamente. Se vogliono impedire che ciò accada, i depositanti devono presentare la richiesta di ritiro prima che scada il termine di 17 mesi.