Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 39Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 100 Nessuna pubblicazione

L’articolo 100 corrisponde al vigente articolo 60c OBI. Un obiettivo fondamentale della revisione parziale della LBI (nLBI) è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. L’attuale articolo 60c OBI enumera le fattispecie in cui l’IPI non pubblica le domande, tra cui le domande internazionali (domande PCT, cfr. art. 60c lett. c OBI) e le domande divise (cfr. art. 60c lett. e OBI). In pratica può quindi accadere che dei terzi rimangano per anni all’oscuro di domande di brevetto pendenti e ne vengano a conoscenza solo con il rilascio del brevetto, vale a dire quando sono confrontati con un brevetto rilasciato. Il presente avamprogetto pone rimedio a tale problema, prevedendo che d’ora in poi non si procederà alla pubblicazione soltanto in due casi (previsti già oggi):

− in primo luogo, se la domanda è dichiarata irricevibile o è definitivamente ritirata o respinta entro 17 mesi dalla data di deposito o di priorità;

− in secondo luogo, se il fascicolo del brevetto è stato già pubblicato (e quindi il brevetto rilasciato) prima della data di pubblicazione della domanda. Una tale eventualità si può verificare se è stato richiesto l’inizio anticipato dell’esame relativo al contenuto. Ciò non comporta svantaggi per i terzi, dato che in base all’articolo 103 l’inizio anticipato può essere richiesto soltanto per l’esame completo relativo al contenuto (vale a dire valutando anche l’adempimento dei requisiti di novità e attività inventiva; cfr. art. 58b cpv. 2 nLBI). Viene pertanto meno l’esigenza per i terzi di presentare all’occorrenza una richiesta di esame.

Nei casi in questione, l’IPI non pubblica separatamente (in un secondo momento) nemmeno il rapporto di ricerca. Nella fattispecie di cui all’articolo 100 lettera c, esso risulta tuttavia liberamente consultabile da terzi mediante la consultazione degli atti.

Capitolo 5: Esame relativo al contenuto

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 101 Tassa di esame

L’articolo 101, basato sull’articolo 61a OBI, disciplina la tassa di esame e, contestualmente, l’inizio dell’esame relativo al contenuto. Nel capoverso 1 la scadenza per il pagamento della tassa di esame è adeguata al nuovo arco temporale di sei mesi per la presentazione delle richieste di esame previsto dall’articolo 58b capoverso 3 nLBI.

Il capoverso 2 sancisce ora espressamente la conseguenza giuridica in caso di mancato pagamento, vale a dire il rigetto della domanda da parte dell’IPI. Per il termine per il pagamento della tassa di esame è escluso il proseguimento della procedura (cfr. art. 46a cpv. 4 lett. e nLBI).

I vigenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 61a OBI disciplinano il pagamento delle tasse di rivendicazione, le relative scadenze e le conseguenze giuridiche in caso di mancato pagamento. In seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), le tasse di rivendicazione per le rivendicazioni soprannumerarie depositate originariamente vengono riscosse già all’inizio della procedura, dato che l’IPI procede alla ricerca solo per le rivendicazioni per cui sono state pagate le rispettive tasse. Con gli articoli 43 e 82 in combinato disposto con l’articolo 76, il presente avamprogetto prevede perciò una regolamentazione valida per le rivendicazioni soprannumerarie depositate sia originariamente