Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Capoverso 2: la richiesta è considerata presentata soltanto dopo il pagamento della relativa tassa. Per facilitare ai depositanti la presentazione della richiesta e semplificare i processi amministrativi dell’IPI, per la richiesta viene introdotta una tassa combinata, che include, oltre all’esame in sé, anche l’aggiunta per l’esame completo relativo al contenuto della domanda e per l’inizio anticipato di tale esame completo.
Capoverso 3: insieme al rapporto di ricerca viene redatto un parere provvisorio che riassume i principali risultati della ricerca e illustra i potenziali difetti della domanda (art. 94). Ai fini di una maggiore efficienza dell’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto, contestualmente alla presentazione della relativa richiesta, i depositanti sono anche tenuti a correggere i difetti rilevati nel parere o perlomeno a esprimersi in merito. Se non adempiono tale obbligo, l’IPI notifica di nuovo formalmente i difetti e stabilisce un termine per correggerli. Se, nonostante ciò, i difetti non vengono eliminati, l’IPI respinge la domanda, così come accadrebbe anche per un esame relativo al contenuto «normale».
Anche l’UEB redige un parere relativo al rapporto di ricerca, che, insieme a quest’ultimo, costituisce il «rapporto di ricerca europea ampliato» (cfr. regola 62 RE CBE 2000). Per i brevetti europei, esso vale anche come prima notifica: in altre parole, i depositanti devono rimediare alle irregolarità constatate ancora prima di ricevere la prima decisione della divisione di esame dell’UEB (regola 70a par. 1 RE CBE 2000) Questo meccanismo accelera il rilascio del brevetto.
Per il diritto svizzero, riprendere interamente la regolamentazione prevista dalla CBE 2000 non sarebbe tuttavia opportuno, dato che al momento della stesura del parere provvisorio non è ancora chiaro se la domanda sarà oggetto di un esame parziale o completo. Per questo motivo, fino all’inizio dell’esame relativo al contenuto i depositanti non sanno quali dei difetti rilevati nel parere dovranno essere corretti.
Tuttavia, l’approccio dell’UEB nel quadro dell’«esame completo» e, quindi, dell’inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto appare ragionevole, poiché è auspicabile che i depositanti correggano subito dopo il ricevimento del rapporto di ricerca e del parere i difetti che, con grande probabilità, verrebbero riscontrati pure in seguito nel quadro dell’esame relativo al contenuto. Ciò consente anche di accelerare la procedura, il che è nell’interesse dei depositanti. Il capoverso 3 introduce pertanto una regola in base alla quale i difetti menzionati nel parere devono essere corretti prima o contestualmente alla presentazione della richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto. Le conseguenze giuridiche sono meno severe di quelle previste dalla CBE 2000: se i difetti non vengono corretti, l’esame completo relativo al contenuto inizia comunque in anticipo e l’IPI emana una notifica che segnala ed eventualmente completa i difetti rilevati nel parere. Se anche in seguito i difetti non sono eliminati, l’IPI respinge la domanda.
Capoverso 4: può succedere che, al momento della richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto, il fascicolo della domanda non sia ancora stato pubblicato. Come nel caso della pubblicazione anticipata (cfr. art. 98), è pertanto necessaria una regola che preveda la scadenza di diversi termini che non scadrebbero se la domanda non fosse accelerata. Se sono ancora pendenti richieste relative agli aspetti menzionati nel capoverso 4, la richiesta di inizio anticipato dell’esame completo relativo al contenuto è accolta solo dopo che esse sono state risolte (p. es. dopo la risposta a eventuali notifiche).