Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 42Fedlex · Rapporto esplicativo
Il capoverso 5 corrisponde all’articolo 63 capoverso 3 OBI e rimane invariato nel contenuto. Il fascicolo del brevetto è pubblicato prima della scadenza del termine di priorità secondo l’articolo 17 LBI solo su richiesta dei depositanti.
Art. 104 Modifica degli atti tecnici durante l’esame relativo al contenuto
L’articolo 104 si basa sull’articolo 64 OBI. I capoversi 1 e 2, che disciplinano i diritti di modifica durante l’esame relativo al contenuto, sono ripresi con piccoli adeguamenti redazionali.
In base al nuovo capoverso 3, in caso di modifiche, i depositanti devono depositare una nuova versione completa degli atti tecnici. Il diritto vigente ammette anche delle indicazioni di modifica (del tipo «a pagina 4 la parola A va sostituita con la parola B»). Ciò complica l’esame delle modifiche, può dare adito ad errori e rende più difficile la comprensione per terzi. Il presente avamprogetto pone rimedio a questa situazione.
Il capoverso 4 sancisce il principio, già oggi vigente, secondo cui gli atti tecnici non possono essere modificati in modo tale che l’oggetto della domanda di brevetto modificata vada oltre il contenuto degli atti tecnici depositati originariamente (cfr. art. 58 cpv. 2 nLBI). Le rivendicazioni modificate non devono vertere su elementi che non sono stati oggetto della ricerca (cfr. regola 137 par. 5 RE CBE 2000). Uno degli obiettivi dichiarati della revisione parziale della LBI è di accrescere la certezza del diritto e la trasparenza. Grazie al rapporto sullo stato della tecnica obbligatorio per ogni domanda di brevetto, i terzi cui viene opposto un brevetto possono ottenere informazioni affidabili sulla novità dell’invenzione in questione e sull’attività inventiva alla sua base, indipendentemente dal fatto che la domanda sia stata oggetto di un esame parziale o completo32. Questa trasparenza è tuttavia possibile soltanto se, anche dopo un’eventuale modifica, le rivendicazioni restano nei limiti di quanto è stato oggetto della ricerca e stabilito dall’IPI nel rapporto. Di conseguenza tale prescrizione vale per tutte le domande di brevetto, a prescindere dal tipo di esame richiesto.
Il capoverso 5 riprende il vigente articolo 64 capoverso 4 OBI, ma estende il suo campo d’applicazione dalle rivendicazioni a tutti gli atti tecnici.
I capoversi 6 e 7 corrispondono ai capoversi 5 e 6 dell’attuale articolo 64 OBI e rimangono invariati a livello di contenuto.
Il capoverso 7 dell’attuale articolo 64 OBI viene abrogato, in quanto si tratta di una disposizione speciale legata a circostanze del passato, che non è più opportuna con la procedura odierna.
Art. 105 Data di deposito della domanda divisa
L’articolo 105 corrisponde all’articolo 65 OBI e rimane invariato nel contenuto. I capoversi 1 e 2 sono precisati dal punto di vista linguistico.
Art. 106 Classificazione
L’articolo 106 si basa sull’articolo 66 OBI. Il capoverso 1 è ripreso senza modifiche. Nel capoverso 2 viene stralciata la formulazione «fino al rilascio del brevetto», per consentire all’IPI di modificare la classificazione anche dopo il rilascio del brevetto. Le ragioni possono essere molteplici: una modifica della classificazione può, ad esempio, rendersi
32 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare n. 1.2.2. 42/78