Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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necessaria perché cambia la portata del brevetto in seguito a una rinuncia parziale (cfr. art. 24 nLBI) o a una cessione parziale (cfr. art. 30 nLBI).
Già oggi l’IPI procede alla classificazione non solo secondo l’Accordo di Strasburgo del 24 marzo 197133 sulla classificazione internazionale dei brevetti (Classificazione internazionale dei brevetti, CIB), ma anche secondo la Classificazione cooperativa dei brevetti (CPC)34, un’estensione della CIB gestita dall’UEB e dall’Ufficio marchi e brevetti degli Stati Uniti. Siccome la classificazione secondo la CPC è volontaria e funzionale alla collaborazione con l’UEB, essa non figura come obbligatoria nell’articolo 105.
Sezione 2: Oggetto dell’esame e procedura
Art. 107 Oggetto dell’esame
L’articolo 107 si basa sull’articolo 67 OBI. Esso disciplina l’oggetto dell’esame e la procedura e funge quindi da raccordo con i rispettivi articoli della LBI (art. 59 cpv. 1, 2 e 4 e 59a nLBI) e le prescrizioni dettagliate in materia di esame dell’OBI.
L’articolo 59 nLBI distingue tra manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI (cpv. 1) e quelle relative alle altre prescrizioni della legge o dell’ordinanza (cpv. 2). Nel primo caso, i depositanti possono prendere posizione, mentre nel secondo caso l’IPI assegna loro un termine per correggere le manchevolezze. Alla base vi è l’idea, maturata nel corso degli anni, che le manchevolezze concernenti gli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI in genere non possano essere eliminate senza violare l’esposto originario della domanda e, di conseguenza, comportino il rigetto della domanda conformemente all’articolo 58 capoverso 2 nLBI.
Anche l’attuale articolo 67 OBI è suddiviso in due parti: il capoverso 1 rinvia all’articolo 59 capoverso 1 LBI e quindi, indirettamente, agli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI, mentre il capoverso 2 elenca i diversi articoli della LBI il cui adempimento deve essere esaminato dall’IPI nel quadro dell’esame relativo al contenuto. All’atto pratico, tale bipartizione risulta tuttavia funzionare solo in parte. Anche nel quadro degli articoli 1, 1a, 1b e 2 LBI sussistono infatti casi in cui le manchevolezze possono essere corrette (p. es. nell’ambito del carattere tecnico). Dall’altro lato, l’enumerazione nel capoverso 2 non è esaustiva. Se i depositanti apportano delle modifiche e a tale scopo depositano degli atti tecnici modificati, per questi ultimi, esattamente come per gli atti tecnici depositati originariamente, occorre esaminare il rispetto delle prescrizioni formali. Anche nel quadro dell’esame relativo al contenuto può dunque avere luogo un altro esame (limitato) relativo alla forma dei nuovi atti tecnici, che può dare adito a notifiche. L’articolo 67 OBI viene pertanto modificato in misura sostanziale. La soluzione proposta nell’articolo 107 prende a riferimento la CBE 2000, e in particolare l’articolo 94 paragrafo 3 CBE 2000 e la regola 71 RE CBE 2000.
Quale novità, il capoverso 1 stabilisce che l’IPI esamina se la domanda è conforme alle disposizioni della LBI e dell’OBI. Rispetto alla prassi attuale non cambia nulla: nel quadro dell’esame relativo al contenuto si verifica se sussiste un’invenzione brevettabile e se vi sono eventuali motivi di esclusione (art. 1, 1a, 1b e 2 LBI), se le rivendicazioni sono conformi alle prescrizioni (art. 49a, 50, 50a, 51, 52, 55 e 57 nLBI) e se gli atti
33 RS 0.232.143.1
34 Consultabile sotto: https://www.cooperativepatentclassification.org/home (stato: 18.12.2024). 43/78