Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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tecnici modificati eventualmente depositati nel quadro dell’esame relativo al contenuto soddisfano i relativi requisiti formali (art. 35–45).
Il capoverso 2 limita il capoverso 1, stabilendo che i criteri della novità e dell’attività inventiva (requisiti indicati anche all’art. 1 LBI) sono esaminati dall’IPI nel quadro dell’esame relativo al contenuto soltanto se è stata presentata una pertinente richiesta di esame completo relativo al contenuto. In questo modo, viene attuato nell’OBI l’«esame completo facoltativo» previsto dagli articoli 58b e 59 nLBI.
Il nuovo capoverso 3 disciplina le relative conseguenze giuridiche. L’IPI notifica eventuali difetti e assegna ai depositanti un termine per correggerli. In questo modo viene garantito loro anche il diritto di essere sentiti. Se i difetti non vengono corretti (o se, come ricordato in precedenza, non è possibile farlo), l’IPI respinge la domanda.
Art. 108 Informazioni sullo stato della tecnica
L’articolo 108 costituisce il corrispettivo dell’articolo 90 capoverso 3, che disciplina la collaborazione dei depositanti nell’elaborazione del rapporto sullo stato della tecnica. Ispirato alla regolamentazione per i brevetti europei (cfr. art. 124 CBE 2000 e regola 141 RE CBE 2000), l’articolo 108 precisa anche l’obbligo di cooperazione delle parti sancito dall’articolo 13 PA, in base al quale le parti sono tenute a cooperare all’accertamento dei fatti.
Capoverso 1: indipendentemente dal fatto che sia stata rivendicata una priorità o meno, può accadere che i depositanti dispongano di informazioni ufficiali (come p.es. rapporti di ricerca ufficiali o notifiche di altri uffici) relative ad altre domande di brevetto, che sono rilevanti per l’esame della domanda depositata presso l’IPI. Se ha motivo di ritenere che tali informazioni siano disponibili, l’IPI invita i depositanti a fornirle entro un termine adeguato.
Capoverso 2: Se il depositante non ottempera al suo obbligo di cooperazione, l’IPI respinge la domanda.
Art. 109 Fine dell’esame
L’articolo 109 si basa sull’articolo 69 OBI. Quest’ultimo risale al periodo predigitale in cui l’IPI, prima di rilasciare il brevetto, sottoponeva ai depositanti eventuali modifiche sotto forma di «correzioni in rosso» riportate direttamente sui documenti. Da un po’ di tempo, però, i depositanti ricevono una versione completa degli atti tecnici previsti per il rilascio del brevetto (nel senso di un esemplare «buono stampa»). La modifica adottata nel capoverso 1 riflette tale circostanza. Essa accresce la certezza del diritto perché offre ai depositanti una visione d’insieme immediata dell’oggetto del brevetto. Questa disposizione è speculare all’obbligo per i depositanti di depositare, in caso di modifica degli atti tecnici, una nuova versione completa di tali atti, anziché delle semplici indicazioni di modifica (cfr. p. es. art. 84 cpv. 2).
Siccome i depositanti ottengono un esemplare «buono stampa», il capoverso 2 può essere semplificato: se i depositanti non si esprimono entro la data assegnata, si presume che approvino la versione prevista per il rilascio del brevetto.
Art. 110 Termine sospensivo
L’articolo 110 si basa sull’articolo 72 OBI. Si tratta del corrispettivo dell’articolo 99 per le richieste di modifica presentate all’IPI durante la preparazione del rilascio del brevetto.