Rapporto esplicativo
Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine
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Nel corso dei preparativi tecnici per il rilascio del brevetto non è possibile iscrivere modifiche provvisorie o definitive nel registro. Il capoverso 1 stabilisce pertanto la finzione giuridica in base alla quale le richieste di modifica sono ritenute depositate solo dopo il rilascio del brevetto.
Il ritiro della domanda è possibile in qualsiasi momento: tuttavia, se la relativa richiesta è presentata in ritardo, per i motivi ricordati in precedenza il rilascio del brevetto non può più essere interrotto. Il capoverso 2 sancisce espressamente tale circostanza.
Art. 111 Documento del brevetto
L’articolo 64 LBI, che disciplina il contenuto del documento del brevetto, viene abrogato con la revisione parziale della LBI; il suo contenuto è trasferito nell’articolo 11135. Quest’ultimo si ispira alle disposizioni corrispondenti valide per i marchi (cfr. art. 19 cpv. 2 OPM) e i design (cfr. art. 18 cpv. 2 ODes), tenendo conto delle peculiarità dei brevetti (disponibilità di atti tecnici).
Titolo terzo: Modificazioni concernenti l’esistenza del brevetto e il diritto al bre-
vetto
Capitolo 1: Rinuncia parziale
In generale
In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, le disposizioni inerenti alle modifiche del vigente titolo quarto d’ora in poi figureranno nel titolo terzo della parte seconda. Sotto il profilo della struttura, gli articoli 112–116 del presente avamprogetto corrispondono ai vigenti articoli 96–103 OBI. La nuova struttura e le modifiche concrete ai singoli articoli sono illustrate qui di seguito.
Art. 112 Forma e tassa
La rinuncia parziale è ora oggetto del titolo terzo del capitolo uno, quindi non è più necessario menzionarla nella rubrica. Nella rubrica è aggiunto il termine «tassa» per precisare che, conformemente al capoverso 3, una rinuncia parziale dipende dal pagamento di una tassa.
Il vigente articolo 98a OBI stabilisce in quali casi non può essere presentata una richiesta di rinuncia parziale. A livello di contenuto corrisponde in larga misura all’articolo 127 LBI, che disciplina le relative fattispecie per i brevetti europei. Una regolamentazione esplicita in materia di brevetti svizzeri si era resa necessaria perché anche questi ultimi potevano essere esclusi dalla rinuncia parziale. Con l’abrogazione della procedura di opposizione in seguito alla revisione parziale della LBI (nLBI), l’articolo 98a OBI è stralciato in quanto ormai inutile; le fattispecie ivi menzionate possono ormai verificarsi solo per i brevetti europei e sono disciplinate in maniera esaustiva nell’articolo 127 LBI. Una dichiarazione di rinuncia parziale è invece possibile durante un ricorso pendente ai sensi dell’articolo 59c nLBI, perché altrimenti un ricorso di terzi potrebbe impedire ai titolari di un brevetto di limitarne la portata. In questo contesto, i titolari sopportano le conseguenze processuali se con la loro rinuncia parziale successiva privano un precedente ricorso di terzi della sua ragion d’essere.
35 Cfr. messaggio del 16 novembre 2022 concernente la modifica della legge sui brevetti; FF 2023 7, in particolare commento all’art. 64. 45/78