Rapporto esplicativo

Consultazione 2024/95: Revisione totale dell’ordinanza sui brevetti d'invenzione (ordinanza sui brevetti, OBI) · 78 pagine

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vale unicamente per i brevetti europei con effetto in Svizzera, circostanza che per completezza è stata ora esplicitata.

Inoltre, si precisa che per il contenuto del fascicolo si applica per analogia l’articolo 117. Tale rimando è finalizzato all’armonizzazione dei fascicoli dei brevetti svizzeri ed europei. Anche i brevetti europei possono essere oggetto di procedure di ricorso in Svizzera (p. es. nel quadro di una rinuncia parziale). Come nel caso dei brevetti svizzeri, i relativi atti non fanno parte del fascicolo (cfr. a tale proposito il commento all’art. 117 cpv. 2).

Art. 138 Segno del brevetto

L’articolo 138 si basa sul vigente articolo 117a, ma viene tuttavia riformulato in modo da tenere conto del fatto che il numero di brevetto comprende già l’abbreviazione del Paese «EP». Con questa modifica si evita quindi di ripeterla, dato che il diritto vigente specifica che il segno dei brevetti europei è composto dalla menzione «EP/CH».

Questa nuova regolamentazione ha inoltre il vantaggio che il segno del brevetto per i brevetti europei con effetto in Svizzera coincide con il numero corrispondente del documento del brevetto in caso di rinuncia parziale (p. es. CH/EP 1 234 567 H1).

Art. 139 Trasformazione

L’articolo 139 corrisponde all’articolo 118 OBI. Il termine previsto nel capoverso 1 per eseguire le operazioni di cui alle lettere a–c è esteso da due a tre mesi in armonizzazione con gli altri termini dell’ordinanza.

La nLBI comporta la redazione obbligatoria e la pubblicazione di un rapporto sullo stato della tecnica (cfr. art. 57a nLBI), per cui è previsto il pagamento di una tassa di ricerca (cfr. art. 30 cpv. 2). Siccome tale tassa ed eventuali tasse di rivendicazione (cfr. art. 43) sono dovute anche in caso di trasformazione di una domanda di brevetto europeo in una domanda svizzera, esse sono state aggiunte al capoverso 1 lettera a. In seguito alla nuova struttura dell’ordinanza, è inoltre adeguato il rimando alla tassa di deposito.

In caso di deposito di una domanda divisa, d’ora in poi si rinuncerà alla riscossione a posteriori delle tasse annuali già scadute (cfr. art. 15 cpv. 3). Lo stesso deve valere se una domanda di brevetto europeo è trasformata in una domanda svizzera. Il capoverso 2 chiarisce pertanto che, se si procede a una trasformazione, in futuro dovranno essere pagate soltanto le tasse annuali dovute a partire da quel momento.

Il capoverso 3 attua la regola 156 paragrafo 2 RE CBE 2000. Una domanda di brevetto europeo trasformata in una domanda svizzera è indicata nel fascicolo del brevetto menzionando il numero EP.

Art. 140 Tasse annuali

L’articolo 140 corrisponde all’articolo vigente 118a OBI e rimane invariato a livello di contenuto, tranne per l’introduzione della terza tassa annuale di brevetto (cfr. art. 14 cpv. 2).